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Ordinanza — n. 35847/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to withdrawal and transaction, noting late withdrawal lacks sanction basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35847/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished after the appellant withdrew the case following a transaction between the parties. Although the appellant argued for a violation of law regarding court costs, the withdrawal rendered the legal arguments moot. The court ruled that the procedural mechanism for sanctioning late withdrawals applies only to original inadmissibility, not to subsequent withdrawals after a transaction.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 2233 cc; DM n. 55/2014: A withdrawal of appeal following a transaction extinguishes the proceedings, and the sanction for late withdrawal does not apply to subsequent appeals.

Parole chiave

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withdrawal of appeal transaction between parties extinction of proceedings late withdrawal sanction court costs allocation rimunerazione adeguata salario familiare retribuzione del lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo si deduceva la violazione di legge e falsa applicazione art. 91 c.p.c.; art.
Art. 2233 cc
91 c.p.c.; art. 2233 cc e DM n.55/2014.
DM n. 55/2014
Art. 13 comma 4 DPR n. 115/2002
Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r.
art. 91 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo si deduceva la violazione di legge e falsa applicazione art. 91 c.p.c.; art.

Giurisprudenza citata

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Cass.n.2226/2014
13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;
Cass.n.13636/2015
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
Cass.n.3288/2018
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
Cass.n.14782/2018
Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4029-2021 proposto da: PRZYCHODZIEN ELZBIETA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39/A, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA VALENZA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro BRILLANTE SABRINA; - intimata - avverso la sentenza n. 1574/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2020 R.G.N. 2989/2018; Oggetto R.G.N. 4029/2021 Cron. Rep. Ud. 18/10/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Roma aveva rigettato l’appello proposto da Brillante Sabrina avverso la decisione con cui il tribunale romano aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro tra la stessa Brillante e Przychodzien Elzbieta, con diritto di quest’ultima ad essere inquadrata nel livello B lavoratori domestici e differenze retributive conseguenti. La corte ritenendo infondate le censure poste, per quel che qui interessa, liquidava le spese poste a carico della soccombente Brillante in E.253,00. Avverso tale ultimo capo della decisione proponeva ricorso la lavoratrice, censurando l’entità delle spese liquidate .

La Brillante rimaneva intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo si deduceva la violazione di legge e falsa applicazione art. 91 c.p.c.; art. 2233 cc e DM n.55/2014. Deve osservarsi preliminarmente che nelle more del giudizio interveniva atto di rinuncia da parte della ricorrente, depositato telematicamente, nel quale si dava atto della attuale carenza di interesse a coltivare il ricorso, essendosi realizzata una transazione tra le parti. Dandosi atto di quanto dichiarato e della intervenuta rinuncia, deve pertanto dichiararsi estinto il giudizio.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato art. 13,comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (Cass.n.2226/2014;

Cass.n.13636/2015; Cass.n.3288/2018; Cass.n.14782/2018).

P.Q.M.

La Corte