Supreme Court dismisses pension fund appeal; former officials retain 82% supplement rate despite new cadre status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the legal proceedings extinguished against five pensioners who settled the dispute, while rejecting the pension fund's appeal against the remaining defendants. The fund argued that former officials should receive the 85% supplementary pension rate applicable to 'cadres' under their new classification, rather than the 82% rate for 'officials.' The court ruled that the statutory text explicitly ties the percentage to the employee's category at retirement, meaning the 82% rate for officials remains valid regardless of their subsequent professional reclassification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 dello Statuto del Fondo; la percentuale della retribuzione pensionabile applicabile alle prestazioni integrative è determinata dalla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza che il successivo cambio di qualifica professionale possa modificare il trattamento già stabilito.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20257-2017 proposto da: FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro AFRONE MATTEO, EVARISTI IVO, FALORNI ANDREA, GIULIANI MASSIMO, LUNGHI MARCO, MONTIGIANI ALESSANDRO, NARDI PIERO, NESI GRAZIANO, OGNIBENE ANTONINO, ORZATI GIUSEPPE, ROSSI EDOARDO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA Oggetto Pensione complementare Fondo Cassa Risparmio Firenze.
Ex Funzionari R.G.N. 20257/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 279/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 02/03/2017 R.G.N. 545/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.il Tribunale di Firenze, in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo nella misura dell'85% in luogo dell'82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati; 2.la Corte d'appello di Firenze, pronunciando sul gravame principale del Fondo in epigrafe e su quello incidentale di due pensionati, respingeva il primo e, in accoglimento del secondo, rideterminava gli importi dovuti per la causale già riconosciuta in primo grado;
3. a fondamento del decisum, per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale osservava come anda sse applicata la «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del Fondo per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento(Quadri di III o di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario; 4.per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze con un unico motivo, successivamente illustratocon memoria, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso.Nelle more, il Fondo ricorrente ha depositato atto dirinuncia, con accettazione , nei confronti di Afrone Matteo, Falorni Andrea, Giuliani Massimo, Lunghi Marco e Montigiani Alessandro, per intervenuta conciliazione della lite; 5.il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio;
CONSIDERATOCHE: 6.preliminarmente deve essere dichiarato estinto il processo tra il Fondo e i controricorrenti Afrone Matteo, Falorni Andrea, Giuliani Massimo, Lunghi Marco e Montigiani Alessandro, per intervenuta rinuncia; avendo, peraltro, i controricorrenti a ccettato la rinuncia, nonsi provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell'art.391 , comma 4, cod.proc.civ.; 7.in relazione alle restanti posizioni, con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991, il settimo capoverso della premessa del CCNL ACRI del 1995, l'art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'Accordo Quadro del 1998, l'art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999, l'art. 1, comma 1, CIA 2003; 8.in estrema sintesi, il Fondo ritiene che l'interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al Fondo già aventi qualifica di funzionario ai sensi della contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù della tabella di equiparazione sancita dall'art. 11 del CCNL 1999 e dall'art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l'aliquota dell'82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario;
9. le censure sono infondate ; 10. è pacifico, per come riportato nel provvedimento impugnato, che i controricorrenti, ex funzionari, al momento del pensionamento, rivestissero la qualifica di Quadri Direttivi di terzo o quarto livello del CCNL Credito;
11. ciò posto, la fattispecie all'attenzione delCollegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate daquesta Corte (Cass. nr. 3309 del 2018; Cass. nn. 20030, 23286 del 2019);
12. si è osservato che «il tenore letterale dell'art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall'A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all'art. 28 goduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»;
13. in particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei Fondo al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva la qualifica di Quadro Direttivo di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico;
14. per il Fondo, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione della percentuale dell'85% della retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo della prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell'82% prevista, dall'art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario;
15. la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l'interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito»;
16. l’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del ricorso;
17. in conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei pensionati sopra indicati, il ricorso va, per il resto, respinto con le spese, in parte qua, liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto. PQM La Corte dichiaraestinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i controricorrenti Afrone Matteo, Falorni Andrea, Giuliani Massimo, Lunghi Marco e Montigiani Alessandro. Rigettail ricorso del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze neiconfronti degli altri controricorrenti e lo condanna alla rifusione, in favore di questi ultimi, delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 percompensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Fondo ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unific