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Ordinanza — n. 35696/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension fund appeal, ruling statutory percentage applies to ex-functionaries based on final job classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35696/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the pension fund's appeal against a lower court ruling that granted ex-functionaries a higher supplementary pension percentage. The fund argued that the statutory percentage should remain tied to their former 'functionary' status, while the retirees contended it should reflect their new 'cadre' classification at retirement. The court held that the statute explicitly references the category held at the moment of service cessation, thereby validating the application of the higher percentage to the retirees' new roles.

Regesto Legislator

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Art. 18 dello Statuto del Fondo; la percentuale delle prestazioni integrative si riferisce alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza distinzioni per la qualifica precedente.

Parole chiave

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pension supplement calculation statutory percentage application ex-functionary classification cadre level qualification pension fund statute interpretation service cessation moment supplementary pension rights adeguamento della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1366 c.c.
Art. 1367 c.c.
Art. 1371 c.c.
Art. 18 dello Statuto del Fondo
relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 3309 del 2018
ciò posto, la fattispecie all'attenzione del C ollegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate daquesta Corte (Cass. nr. 3309 del 2018; Cass.nn.
Cass. nn. 20030, 23286 del 2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29008-2017 proposto da: FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELL CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro BECHERUCCI ROBERTO, FORCONI GIANCARLO, SIMONCINI ALFIERO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE FONTANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI; Oggetto Pensione complementare Fondo Cassa Risparmio Firenze. Ex Funzionari R.G.N. 29008/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC - controricorrenti - avverso la sentenza n. 669/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 01/06/2017 R.G.N. 553/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza impugnata, respingeva il gravame del Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze ( di seguito anche Fondo) avverso la decisione del Tribunale di Firenze che , in accoglimento del ricorso degli odierni controricorrenti, aveva dichiarato il diritto dei medesimi alla riliquidazione della pensione complementare a carico del Fondo nella misura dell'85% in luogo dell'82% della retribuzione pensionabile, con condanna al pagamento delle differenze mensili a tale titolo maturate sui trattamenti erogati;

2. a fondamento del decisum, per quanto qui solo interessa, la Corte territoriale osservava come andasse applicata la «percentuale» prevista dalla disposizione dello Statuto del Fondo per la qualifica che i lavoratori rivestivano al momento del pensionamento(Quadri di III o di IV livello), non potendo invece esplicare effetti previdenziali la soppressa qualifica di funzionario;

3. per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso il Fondo di Previdenza per il Personale della Cassa di Risparmio di Firenze con un unico motivo , successivamente illustrato con memoria, cui hanno resistito i pensionati in epigrafe, con controricorso. Nelle more, il Fondo ricorrente ha depositato atto dirinuncia, con accettazione,nei confronti di Forconi Giancarlo e Alfiero Simoncini,per intervenuta conciliazione della lite;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall'adozione della decisione in Camera di consiglio; CONSIDERATO CHE:

1. preliminarmente deve essere dichiarato estinto il giudiziotra il Fondo e i controricorrenti di Forconi Giancarlo e Alfiero Simoncini per intervenuta rinuncia; avendo , peraltro, i controricorrenti a ccettato la rinuncia, nonsi provvede, tra le predette parti, sulle spese del giudizio, ai sensi dell'art.391, comma 4, cod.proc.civ.;

2. in relazione all a restante posizion e , con l’unico motivo, il Fondo ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 cod.civ. relativamente all’interpretazione dell’art. 18, comma 1, dello Statuto del 1996 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, del CCNL ACRI 1991, il settimo capoverso della premessa del CCNL ACRI del 1995, l'art. 3, commi 2, 11 e 13, dell'Accordo Quadro del 1998, l'art. 66, commi 1, 9 e 12, del CCNL ABI del 1999, l'art. 1, comma 1, CIA 2003;

5. in estrema sintesi, il Fondo ritiene che l'interpretazione sistematica delle fonti indicate imponeva di ritenere che agli iscritti al Fondo già aventi qualifica di funzionario ai sensi della contrattazione collettiva e successivamente inquadrati nella qualifica di quadro direttivo di 3 o di 4 livello, in virtù della tabella di equiparazione sancita dall'art. 11 del CCNL 1999 e dall'art. 1 CIA del 2003, fosse applicabile l'aliquota dell'82% prevista dallo Statuto per i dipendenti con qualifica di funzionario;

6. i l motiv o è infondat o ; 7. è pacifico, per come riportato nel provvedimento impugnato, che i controricorrenti, ex funzionari, al momento del pensionamento, rivestissero la qualifica di Quadri Direttivi di terzo o quarto livello del CCNL Credito;

8. ciò posto, la fattispecie all'attenzione del C ollegio è sovrapponibile, quanto agli aspetti di rilievo, ad altre già esaminate daquesta Corte (Cass. nr. 3309 del 2018; Cass.nn. 20030, 23286 del 2019);

9. si è osservato che «il tenore letterale dell'art. 18 dello Statuto del Fondo è inequivocabile nella parte in cui prevede espressamente che le prestazioni annue tempo per tempo erogate dall'A.G.O saranno integrate dal Fondo fino a raggiungere complessivamente le seguenti percentuali della retribuzione pensionabile di cui all'art. 28 goduta dall'iscritto al momento della cessazione dal servizio: 85% per i quadri, gli impiegati, i subalterni e gli ausiliari, 82% per i funzionari e 78% per i dirigenti»; 10.in particolare, i precedenti citati hanno precisato come non fosse significativo il riferimento operato dalla difesa dei Fondo al fatto che gli «ex funzionari», pur assumendo per effetto del nuovo sistema di inquadramento della contrattazione collettiva la qualifica di Quadro Direttivo di 3 o 4 livello, avessero, comunque, mantenuto il medesimo trattamento economico; 11.per il Fondo, da tale circostanza doveva dedursi che il cambio di qualifica non giustificava la rivendicazione della percentuale dell'85% della retribuzione pensionabile prevista per i Quadri ai fini del calcolo della prestazione complementare, dovendo, invece, continuare ad applicarsi quella dell'82% prevista, dall'art. 18 dello Statuto, per i dipendenti con qualifica di Funzionario; 12.la Corte, di contro, ha giudicato irrilevante una tale distinzione perché «l’invocata norma statutaria fa riferimento, ai fini che qui interessano della individuazione della percentuale da applicare per il calcolo delle prestazioni integrative, alla categoria di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, senza ulteriori distinzioni, per cui l'interpretazione letterale della stessa disposizione conduce al risultato cui sono già pervenuti i giudici del merito»; 13.l’esito interpretativo, rispettoso dei canoni legali di esegesi, va qui ulteriormente confermato, con tutto quanto consegue in termini di rigetto del ricorso;

3. in conclusione, dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti dei due pensionati sopra indicati, il ricorso va, in relazione al terzo controricorrente, respinto con le spese, in parte qua, liquidate secondo soccombenza e con condanna al versamento del doppio contributo, ove lo stesso sia dovuto. PQM La Corte dichiaraestinto il giudizio relativamente al rapporto processuale fra il Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze ed i controricorrenti Forconi Giancarlo e Alfiero Simoncini. Rigettail ricorso del Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze neiconfronti d i Roberto Becherucci .

C ondanna il Fondo alla rifusione al controricorrente Becherucci delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 5.000,00 percompensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del Fondo ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a