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Ordinanza — n. 35695/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; case extinguished under civil procedure code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35695/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by EU.RO.IN. S.R.L. against INPS extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the case. The defendant, INPS, had previously adhered to a simplified debt resolution scheme, which the court interpreted as a de facto settlement. Consequently, the judge ruled that no further proceedings were necessary and ordered the compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 391 cod. proc. civ.; Art. 380bis 1, comma 2, ult. parte cod. proc. civ.: The withdrawal of a cassation appeal results in the extinction of the proceedings, and if the withdrawal reflects a subsequent settlement, the court may order the compensation of litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation cost compensation simplified debt resolution civil procedure code transitional settlement Cassation appeal istituto di previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
la rinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.;
Art. 380bis 1, comma 2, ult. parte cod. proc. civ.
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, ai sensi dell'art. 380bis 1, comma 2, ult.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13,comma 1 quater ( ex plurimis , Cass.
art. 391 cod.proc.civ
la rinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.;

Giurisprudenza citata

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Cass. nr. 31732 del 2018
13,comma 1 quater ( ex plurimis , Cass. nr. 31732 del 2018)
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18373-2017 proposto da: EU.RO.IN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 111, presso lo studio dell'avvocato GERMANA HOBER, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROSATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE Oggetto Rinuncia ricorso.

Estinzione R.G.N. 18373/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1359/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 2094/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE:

1. con la sentenza nr. 1359 del 2017 , la Corte d'appello di Lecce rigettava l’appello proposto da ll’odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizioneavente ad oggetto una cartella esattoriale per crediti INPS;

2. ha proposto ricorso per cassazione, la società EU.RO.IN. S.R.L, affidato ad un unico motivo;

3. ha resistito, con controricorso, l’INPS. E’ rimasta intimata la parte in epigrafe;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, ai sensi dell'art. 380bis 1, comma 2, ult. parte c o d .p r oc .c i v . . ; CONSIDERATOCHE:

5. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale , ildifensore della ricorrente , con atto sottoscritto anche dal legale rappresentante della società e notificato al controricorrente INPS , ha dichiarato di rinunciare alricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Ha rappresentatoche, nelle more, la part e ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della legge nr. 197 dl 2022;

6. la rinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.;

7. nulla deve provvedersi, in punto di spese , quanto alla parte rimasta intimata; nei confronti dell’INPS, invece, le spese possonoessere compensate, come richiesto dalla rinunciante, tenuto conto che l ’atto di rinuncia riflette sostanzialmente una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e non vi sono contestazioni a l riguardo delcontroricorrente;

8. per la natura della pronuncia, non sussistono le condizioni processuali di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater ( ex plurimis , Cass. nr. 31732 del 2018)

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio. Compensa lespese del giudizio di leg