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Ordinanza — n. 35690/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35690/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35690/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18377-2017 proposto da: EU.RO.IN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 111, presso lo studio dell'avvocato GERMANA HOBER, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROSATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE Oggetto Rinuncia ricorso.

Regesto Legislator

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art. 391 cod.proc.civ; Ordinanza — n. 35690/2023 — snciv · Corte di Cassazione: S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 111, presso lo studio dell'avvocato GERMANA HOBER, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROSATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE Oggetto Rinuncia ricorso.

Parole chiave

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procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento pagamento delle prestazioni pagamento a rate incasso dei contributi di mantenimento moneta di pagamento sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod.proc.civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18377-2017 proposto da: EU.RO.IN. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 111, presso lo studio dell'avvocato GERMANA HOBER, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA ROSATO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE Oggetto Rinuncia ricorso.

Estinzione R.G.N. 18377/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrenti - nonchè contro ADER - AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1395/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 10/07/2017 R.G.N. 2092/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott.

GABRIELLA MARCHESE. RILEVATOCHE: 1.con la sentenza nr. 1395 del 2017, la Corte d'appello di Lecce rigettava l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizione avente ad oggetto una intimazione di pagamento a seguito di cartella esattoriale per crediti INPS;

2. ha proposto ricorso per cassazione, la società EU.RO.IN. S.R.L, affidato ad un unico motivo;

3. ha resistito, con controricorso, l’INPS. Ha depositato procura speciale l’Agenzia delle Entrate Riscossione;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, ai sensi dell'art. 380 bis1, comma 2, ult. parte cod.proc.civ..; CONSIDERATOCHE: 5.a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della ricorrente, con atto sottoscritto anche dal legale rappresentante della società e notificato al controricorrente INPS, ha dichiarato di rinunciare alricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Ha rappresentato che, nelle more, la parte ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della legge nr. 197 dl 2022; 6.larinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.; 7.nulla deve provvedersi, in punto di spese, quanto ad ADER, in difetto di sostanziale attività difensiva; nei confronti dell’INPS, invece, le spese possono essere compensate, come richiesto dalla rinunciante, tenuto conto che l’atto di rinuncia riflette sostanzialmente una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e non vi sono contestazioni al riguardo del controricorrente; 8.per la natura della pronuncia, non sussistono le condizioni processuali di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater ( ex plurimis , Cass. nr. 31732 del 2018)

P.Q.M.

La Corte dichiaraestinto il giudizio. Compensa lespese del giudiz