Cassation court dismisses appeal for double conformity of judgments and failure to consider evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Domenico Forciniti's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his exclusion from agricultural worker lists. Forciniti argued that the appellate court erred by relying solely on one inspection report while ignoring five others showing the land was worked by the farm owner, and claimed the court's reasoning was superficial. The court rejected these grounds, ruling that the appeal was inadmissible because it challenged a second judgment that reached the same factual conclusions based on identical evidence, constituting double conformity under Article 348-ter of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348-ter c.p.c.; Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; The appeal is inadmissible when it contests a second judgment that is conforming to the first, as both decisions are founded on the same factual elements and reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18513-2020 proposto da: FORCINITI DOMENICO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA DE MARCO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Iscrizione elenchi agricoli R.G.N. 18513/2020 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1317/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/12/2019 R.G.N. 1234/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Forciniti Domenico volta a far accertare il proprio diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli dopo che l’Inps aveva proceduto alla relativa cancellazione considerando fittizio il rapporto di lavoro denunciato dall’azienda agricola di Lettieri Savina, la quale aveva asseritamente impiegato Forciniti nella lavorazione di terreni in realtà mai detenuti p oi ché concessi in comodato ad altra azienda agricola.
La Corte confermava pienamente la valutazione compiuta dal giudice di primo grado e basata sul contenuto dell’accertamento ispettivo dell’Inps. Da esso emergeva la natura fittizi a dell’assunzione di Forciniti.Come già il giudice di primo grado, la Corte riteneva inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite e favorevoli all’odierno ricorrente. Avverso la sentenza, Forciniti Domenico ricorre per due motivi. L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi a conferire procura in calce al ricorso notificato. All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, Forciniti Domenico deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., poiché la Corte avrebbe basato il proprio accertamento sulle sole risultanze del verbale ispettivo Inps, senza considerare altri 5 verbali ispettivi dell’Inps prodotti in giudizio e relativi ad altre annualità, dai quali risultava che era solo Lettieri Savina, insieme ai suoi dipendenti, a lavorare i terreni. Con il secondo motivo di ricorso, Forciniti Domenico deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.132 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
La Corte avrebbe reso una motivazione superficiale sulla insussistenza del rapporto di lavoro agricolo. Il motivo contesta la valutazione di inattendibilità dei testi compiuta dalla sentenza, e ribadisce l’omessa considerazione dei fatti decisivi risultanti dai cinque verbali ispettivi già menzionati nel primo motivo.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. La sentenza di appello ha compiuto un accertamento in fatto che ha portato ad escludere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra l’azienda agricola Lettieri Savina e il ricorrente, basandosi sugli stessi elementi di fatto, ovvero il verbale ispettivo Inps, già considerati dal giudice di primo grado.
Come questo, inoltre, ha ritenuto inattendibili le deposizioni testimoniali acquisite in primo grado, motivandone le ragioni. Il primo motivo, sebbene rubricato come violazione di legge, tende in realtà a criticare l’accertamento in fatto cui è pervenuta la Corte, mostrandosi così inammissibile ai sensi dell’art.348-ter c.p.c., essendovi doppia sentenza conforme fondata sulle stesse ragioni desunte dagli stessi elementi di fatto considerati in entrambe le decisioni, dovendosi ricordare che l’inammissibilità del motivo di cui all’art.360, co.1, n.5 c.p.c. per presenza di doppia sentenza conforme sussiste pur se la sentenza d’appello abbia aggiunto ulteriori considerazioni oltre a quelle fattuali già poste a base della decisione di primo grado (Cass.7724/22).
Del resto, la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., cui fa riferimento il primo motivo, non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass.6774/22); e nessuna di tali critiche è contenuta nel motivo, il quale si limita a dedurre l’omessa considerazione di fatti decisivi contenuti in altri cinque verbali ispettivi dell’Inps (v. anche Cass.4123/23 per profili di inammissibilità in vicenda analoga alla presente).
Parimenti inammissibile è il secondo motivo, poiché deduce espressamente la violazione dell’art.360, co.1, n. 5 c.p.c. in un caso di doppia pronuncia conforme. Rispetto poi alla pretesa nullità della sentenza per mancanza di motivazione, è sufficiente osservare che il motivo si risolve in realtà in una critica al modo in cui la Corte ha vagliato le deposizioni testimoniali acquisite, ritenendole inattendibili. Conclusivamente, il ricorso v