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Ordinanza — n. 35371/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding agricultural worker list registration, ruling collective posting starts the limitation period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35371/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Magazzino Annunziata against the Second Instance Court's rejection of her claim for agricultural worker list registration. The appellant argued that the limitation period should start from individual notification rather than the collective public posting of the list. The court held that the statutory law designates the public affixing of the annual list as the collective notification, thereby triggering the limitation period.

Regesto Legislator

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Art. 9-quinquies, co. 3 d.l. n. 510/96; Art. 22 l. n. 83/70: The limitation period for challenging partial registration in the annual agricultural workers list begins from the collective public posting of the list, not from individual notification.

Parole chiave

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agricultural workers list limitation period collective notification individual notification caducity of action administrative appeal public posting iscrizione elettorale

Disposizioni normative citate

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Art. 9-quinquies, co. 3 d.l. n. 510/96
Art. 22 l. n. 83/70
Art. 9-quinquies, co. 4 d.l. n. 510/96
Art. 11 d.lgs. n. 375/93

Giurisprudenza citata

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Cass. 12809/11
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34351-2018 proposto da: MAGAZZINO ANNUNZIATA, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'avvocato FILOMENA D'ADDARIO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Iscrizione elenchi agricoli R.G.N. 34351/2018 Cron. Rep. Ud. 25/10/2023 CC domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 172/2018 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 18/05/2018 R.G.N. 566/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. RILEVATO CHE La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di Magazzino Annunziata di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per 158 giornate relativamente all’anno 2007, anziché per sole 13 giornate riconosciute dall’Inps. Riteneva la Corte che l’appellante fosse decaduta dalla proposizione dell’azione ex art.22 l. n.83/70 essendo passati oltre 150 giorni tra la pubblicazione degli elenchi nell’albo pretorio del comune (dal 19.6.08 all’11.7.08) e il deposito in data 28.2.2009 del ricorso alla commissione provinciale.Avverso la sentenza ricorre Magazzino Annunziata per un motivoillustrato da memoria.

Resiste l’Inps con controricorso. All’adunanza camerale del 25.10.23 il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. CONSIDERATO CHE Con l’unico motivo di ricorso , Magazzino Annunziata deduce violazione e falsa applicazione dell’art.9 quinquies, co.3 d.l. n.510/96, conv. in l. n.608/96 e dell’art.22l. n.83/70, per non avere la Corte considerato che il dies a quo del termine decadenziale decorre, in caso di mancata iscrizione totale o parziale, non dall’affissione dell’elenco nell’albo pretorio del comune, ma dalla notificazione individuale all’interessato.

Comunque, poiché l’elenco annuale dei lavoratori era stato pubblicato in ritardo rispetto al termine di legge, non poteva decorrere dalla pubblicazione. Preliminarmente il ricorso non è inammissibile per genericità, in quanto è la sentenza impugnata ad affermare che il ricorso amministrativo fu proposto il 28.2.2009, e quindi da quel giorno si può far decorrere la conoscenza in capo alla ricorrente dell’iscrizione nell’elenco per un numero di giornate inferiore a quello creduto. Ciò detto, il motivo è infondato. Nel caso di specie risulta dagli atti che il riconoscimento di giornate lavorative inferiore, per numero, a quello preteso dalla ricorrente, fu oggetto dell’elenco nominativo annuale dei lavoratori agricoli a tempo determinato, di cui all’art.9-quinquies, co.1 d.l. n.510/96, e già previsto originariamente dall’art.12 R.D. n.1949/40.

Tale elenco va pubblicato entro il 31 maggio di ogni anno successivo a quello cui si riferiscono le giornate lavorate e rimane affisso per 15 giorni all’albo pretorio del comune. L’affissione vale come notificazione collettiva agli interessati (art.9-quinquies, co.4 d.l. n.510/96) ed è quindi da tale data che decorre il termine decadenziale dell’impugnazione (30 giorni ex art.11 d.lgs. n.375/93 e altri 120 giorni ex art.22 l. n.83/70 nel caso in cui l’iscrizione parziale nell’elenco non venga fatta oggetto di tempestivo gravame amministrativo: v.

Cass.12809/11). Non vi è dunque alcuna notificazione individuale al lavoratore. Questa riguarda non gli elenchi nominativi annuali, bensì i provvedimenti intervenuti successivamente alla compilazione e pubblicazione degli elenchi annuali, e aventi ad oggetto la cancellazione, la iscrizione o il disconoscimento parziale di giornate lavorative (art.9-quinquies, co.4, ultimo periodo). Tipicamente si tratta di provvedimenti presi a seguito di controlli realizzati dall’Inps (art.8 d.lgs. n.375/93) e mirati sul singolo lavorat