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Ordinanza — n. 35347/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming administrative mobility denial violated civil code good faith principles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35347/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to order internal job mobility for a prison staff member. The appellant argued the Ministry's denial violated civil code principles of good faith and fairness regarding staff-to-detainee ratios, but the court rejected this as an attempt to re-examine the administrative merits. The decision rests on the principle that labor courts cannot review the substantive appropriateness of administrative decisions regarding personnel mobility.

Regesto Legislator

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Art. 1175, 1375, 2103 cod. civ.; Administrative decisions on personnel mobility are not subject to judicial review regarding their substantive appropriateness or good faith, limiting labor courts to legality checks only.

Parole chiave

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administrative mobility good faith principles labor court jurisdiction prison staff transfer inadmissible appeal trasferimento disciplinare trasferimento dei condannati decisioni di riassegnazione o trasferimento

Disposizioni normative citate

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Art. 1175 cod. civ.
Art. 1375 cod. civ.
Art. 2103 cod. civ.
civ., in relazione all’art. 2103 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 30 d.lgs. n. 165/2001
3/1957, in riferimento all’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art.
art. 2697 cod. civ
e 6 CEDU nonché dell’art. 2697 cod.
art. 56 d.P.R. n. 3/1957
civ.) violazione falsa applicazione dell’art. 56 d.P.R. n. 3/1957, in riferimento all’art.
art. 13 comma 2 legge n. 183/2010
165/2001, come modificato dall’art. 13 comma 2 legge n.
art. 2103 cod. civ
civ., in relazione all’art. 2103 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 352/2017
fra le più recenti Cass. n. 352/2017 e Cass.
Cass. n. 1323/2018
Cass. 27.10.2021, n. 30326
Cass. 10.10.2022, n. 30817
Cass. 10.10.2022, n. 30817);9.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22904-2018 proposto da: DELL'ANNA VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 217, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO SCOZZAFAVA, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVIA COLUCCI, FERNANDO COLUCCI; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA Oggetto Pubblico impiego - Mobilità -Diniego nulla osta R.G.N.22904/2018 Cron. Rep. Ud.22/11/2023 CC GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 57/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. SALVATORE CASCIARO. RILEVATO CHE:

1. con sentenza del 1 ° febbraio 2018 la Corte d’appello di Trento riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda di Valentina Dell’Anna e, previa disapplicazione del decreto 21.10.2014 (contenente diniego di “nulla osta”) della Direzione generale del personale del D ipartimento dell’amministrazione penitenziaria (in seguito DAP), aveva condannato il Ministero della Giustizia ad assicurare ex art. 30 d.lgs. n. 165/2001 la mobilità interna della dipendente in menzione, in servizio come funzionario giuridicopedagogico (FGP) presso la C asa C ircondariale di Gardolo, al D ipartimento organizzazione giudiziaria (in seguito DOG) dello stesso Ministero;

2. la Corte distrettuale rilevava che la procedura di mobilità di cui all’avviso pubblico del 29.7.2013, nell’ambito della quale la dipendente si era trovata in posizione utile di graduatoria, aveva espressamente previsto che l’immissione nei ruoli del DOG fosse subordinata al nulla osta del Capo del DAP, onde verificare la compatibilità del trasferimento con le esigenze di servizio dell’organizzazione di appartenenza, sicché nella specie, in assenza del prescritto nulla osta, non si era affermato il preteso diritto al trasferimento;

3. l’affermazione della Dell’Anna secondo cui il diniego di nulla osta fosse illegittimo era da disattendere, in quanto avrebbe implicato una valutazione sul merito delle esigenze dell’amministrazione non consentita al giudice del lavoro, sia con riguardo all’ottimale rapporto (di 1 a 100) FGP/detenuti,sia con riguardo alle esigenze di altre C ase Circondariali (diverse da Gardolo) in relazione ai cui dipendenti era stato concesso il nulla osta;

4. il giudice d’appello aggiungeva che era giustificato il nulla osta rilasciato peraltro dipendente, tale Antonio Alemanno, con medesima qualifica FGP, «per essere costui già in posizione di comando/assegnazione temporanei presso gli uffici di destinazione»; la contestazione che l’Alemanno fosse effettivamente in posizione di comando all’esito della procedura selettiva del 2013 era avversata,ad avviso della Corte di merito, dal provvedimento 24.10.2014 , il quale dava atto di ciò; 5. «in ogni caso» , trattandosi di provvedimento contenente anche la risposta alla richiesta di nulla osta del 22.9.2014 afferente alla dipendente Dell’Anna, era assorbente la considerazione che «non vi fossero (per l’ Alemanno) in allora esigenze di servizio attuali, non essendo il dipendente inserito in quel momento nell’organizzazione del DAP»;

6. i l giudice di secondo grado osservava, infine, che la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nella comunicazione degli esiti della procedura selettiva e nella messa a disposizione dei documenti inerenti non poteva fondare il diritto al trasferimento, ma solo un’azione risarcitoria;7. avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione Valentina Dell’Anna con quattro motiviillustrati da memoria, cui si è opposto il Ministero della Giustizia con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo si denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ., degli artt. 24- 111 Cost. e 6 CEDU nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito dato per scontato che l’Alemanno fosse tra i vincitori della procedura di mobilità del 2013 e che fosse all’epoca in comando presso il DOG ; aggiunge che «per accordare fiducia alla legittimità del diniego di nulla osta alla ricorrente non si poteva prescindere dall’effettiva esistenza del provvedimento di comando dell’Alemanno»;

2. con il secondo motivo, formulato in modo non perspicuo , si deduce (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione falsa applicazione dell’art. 56 d.P.R. n. 3/1957, in riferimento all’art. 30 d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 13 comma 2 legge n. 183/2010, per non essersi la Corte territoriale avveduta che il “comando” è pur sempre temporaneo e non incide sullo stato giuridico del dipendente che resta dell’amministrazione d’appartenenza, sicché alla data del nulla osta l’Alemanno non era certo inserito nell’organizzazione del DAP;

3. con il terzo mezzo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) violazione degli artt. 28 e 97 Cost. in relazione ai principi di buon andamento, legalità e imparzialità, nonché violazione del d.lgs. n. 33/2013 con puntuale riferimento al criterio di trasparenza della funzione anticorruzione, del principio di non discriminazione di cui al d.lgs. n. 216/2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE, artt. 2 e 3, e ancora dell’art. 30.2 bis d.lgs. n. 165/2001 e dell’avviso pubblico di mobilità; la Corte territoriale, palesemente errando, aveva ignorato che non era stato qui dimostratoche l’Alemanno era tra i vincitori della procedura di mobilità né che fosse all’epoca in comando presso il DOG, così «spegnendo i riflettori sulla gestione familistica del rapporto di lavoro del dr. Alemanno», trattenuto al DOGin danno della vincitrice Dell’Anna;

4. i primi tre motivi sono inammissibili perché non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata; il giudice di secondo grado rileva che la procedura di mobilità, nell’ambito della quale Valentina Dell’Anna si era trovata in posizione utile di graduatoria, aveva espressamente previsto che l’immissione nei ruoli del DOG era subordinata al nulla osta del Capo del DAP, qui mancante, donde la non maturazione del diritto al transito ; la Corte distrettuale aggiunge,poi, che l’affermazione secondo cui il diniego di nulla osta fosse illegittimo era da disattendere, in quanto avrebbe implicato una valutazione di merito delle esigenze dell’amministrazione non consentita al giudice del lavoro, sia con riguardo all’ottimale rapporto (di 1 a 100) FGP/detenuti sia con riguardo alle esigenze di altre case circondariali (diverse da Gardolo) in relazione ai cui dipendenti era stato dato il nulla osta; solo in termini rafforzativi del decisum, ed al fine di corroborare l’intima ragionevolezza del provvedimento di diniego di nulla osta per Valentina Dell’Anna , il giudice d’appello rileva altresì che «non vi fossero (per l’Alemanno, in concreto già transitatoal DOG) esigenze di servizio attuali, non essendo egli inserito «in quel momento nell’organizzazione del DAP», come invece la ricorrente; ebbene, la ricorrente censura solo la seconda affermazione riguardante l’effettiva posizione utile nella procedura di mobilità e la sussistenza del “comando” dell’Alemanno, ed i conseguenti risvolti giuridici di tali circostanze, non anche la prima – di per sé idonea a sorreggere il dictum del giudice d’appello – sulla impossibilità di valutare il merito della decisione di diniego di nulla osta al transito della Dell’Anna, il che rende inammissibili le censurede quibus ; invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass.n. 17182/2020;

Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018) 5. con il quarto (ed ultimo) motivo si denuncia (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) la violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 2103 cod. civ.; pur non negando l’insindacabilità delle valutazioni di opportunità dell’amministrazione relativamente alla mobilità del personale , la ricorrente assume che la Corte di merito avrebbe dovuto riscontrare la violazione dei principi di buona fede e correttezzasu cui il primo giudice si era soffermato in plurimi passaggi della sua sentenza; osservache la concessione del nulla osta alla ricorrente non avrebbe determinato, con la sottrazione di un’unità alle cinquein servizio con qualifica FGP, un rapporto funzionario/detenuti superiore a 1/100 (considerata la capienza regolamentare del carcere di n. 395 posti effettivi), ciò prescindendo dal fatto, sempre evidenziato dal Tribunale, che i criteri del DAP non avrebbero base normativa, ma sarebbero atti di auto-organizzazione destinati a soccombere rispetto all’esito di una procedura di mobilità ove la ricorrenteera risultata vincitrice ;

6. anche tale motivo è inammissibile sotto plurimi profili;

7. in primis perché muove dalla premessa logica dell’insindacabilità dell’affermazione dellaCorte d’appello sul fatto che era preclusa ogni valutazione di merito su lle esigenze dell’amministrazione, non consentita al giudice del lavoro; ma tale premessa viene poi contraddetta dalla ricorrente con una serie di rilievi che mirano, in sostanza, a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità;

8. inoltre, perché la critica sviluppa una serie di censure sulla presunta violazione delle regole di buona fede e correttezza, ma non tocca però l’ulteriore affermazione (contenuta sempre nella sentenza impugnata) secondo cui la trasgressione di tali principi ex artt. 1175 - 1375 cod. civ. ridonderebbe al più in ristoro del danno e non nell’attribuzione della utilità (recte, mobilità) richiesta; aggiungasi (infine) che il confronto in questa sede tra sentenza d’appello e sentenza del T ribunale è francamente irrilevante: la sentenza di appello, sia essa confermativa o di riforma, si sostituisce integralmente a quella di primo grado (cfr. fra le più recenti Cass. n. 352/2017 e Cass. n. 1323/2018), sicché nel giudizio di cassazione, nel quale rileva solo la correttezza o meno della soluzione adottata dal giudice d'appello, il ricorrente non ha alcun interesse a operare il raffronto tra quest'ultimae la decisione del Tribunale, perché ciò che conta è accertare se siano conformi a diritto le conclusioni alle quali il giudice dell'impugnazione è pervenuto rispetto alla questione controversa (Cass. 27.10.2021, n. 30326;

Cass. 10.10.2022, n. 30817);9. conclusivamente, il ricorso (per tutte le ragioni già indicate) deve essere dichiarato inammissibile; le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali,oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato