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Ordinanza — n. 35307/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35307/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35307/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. Ud. 27/09/2023 CC quali eredi di RULLI LUCIANO già erede di MARINUCCI TILDE in proprio e in qualità di erede di RULLI GIOVANNI; BELLONE VINCENZO in qualità di erede di BELLONE ANGIOLINO; DE SANTIS AMALIA, DE SANTIS ALBERTO, DE SANTIS ALDO in qualità di eredi di CAPRI LIDIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO; - controricorrenti - nonchè contro CALANDRA MARIO, CELLINI PIETRO, MIRAGLIA GIUSEPPE, BELLONE MARIA CATERINA, BELLONE EMILIA; - intimati - avverso la sentenza n. 8060/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 952/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 324 c.p, art. 1230 c.c; Ordinanza — n. 35307/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello –sempre in riferimento alla sig.ra Marinucci - aveva esteso la portata oggettiva del giudicato sul trattamento perequativo del periodo gennaio 1994-luglio 1996, oltre che sul trattamento di pensione diretta, unico azionato dalla sig.ra Marinucci sull’an, anche a quello di reversibilità, che non era stato azionato dalla sig.ra Marinucci nel giudizio sull’an, di cui al giudicato.

Parole chiave

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retroattività della rendita d'invalidità rendita per menomazione dell'integrità disposizioni sulla pensione calcolo della rendita di vecchiaia indennità di anzianità rendita scalare

Disposizioni normative citate

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art. 324 c.p
Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 324 c.p.c.
art. 1230 c.c
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2274-2017 proposto da: INTESA SANPAOLO S.P.A. (già SANPAOLO IMI S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO TOSI; - ricorrente - contro TENUTA MARIO, TERLIZZI LUIGI, ANDREOZZI MICHELE, DE ANGELIS MARIA, DI LAURO GIORGIO; RULLI MARIA TERESA quale erede di MARINUCCI TILDE, nonché DE ROBERTIS ANNAMARIA, RULLI FABRIZIO e RULLI ANDREA Oggetto R.G.N. 2274/2017 Cron.

Rep. Ud. 27/09/2023 CC quali eredi di RULLI LUCIANO già erede di MARINUCCI TILDE in proprio e in qualità di erede di RULLI GIOVANNI; BELLONE VINCENZO in qualità di erede di BELLONE ANGIOLINO; DE SANTIS AMALIA, DE SANTIS ALBERTO, DE SANTIS ALDO in qualità di eredi di CAPRI LIDIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentati e difesi dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO; - controricorrenti - nonchè contro CALANDRA MARIO, CELLINI PIETRO, MIRAGLIA GIUSEPPE, BELLONE MARIA CATERINA, BELLONE EMILIA; - intimati - avverso la sentenza n. 8060/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2016 R.G.N. 952/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2023 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' udito l'Avvocato; R.G. 2274/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 19.1.2016 n. 8060, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame proposto da Intesa Sanpaolo spa, avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda di Calandra Mario, Rovis Silvano, Tenuta Mario, Terlizzi Luigi, Suppini Maria, Tagliabue Irma, Andreozzi Michele, Androcchia Crescenzo, Cellini Pietro, De Angelis Maria, Di Lauro Giorgio, Marinucci Tilde quale titolare della pensione di reversibilità del marito Rulli Giovanni, Marinucci Tilde, Miraglia Giuseppe, Bellone Maria Caterina, Bellone Vincenzo, Bellone Emilia quali eredi di Bellone Angiolino, De Santis Amalia, De Santis Alberto, De Santis Aldo, quali eredi di Caprì Lidia, Antrodicchia Roberto, Antrodicchia Riccardo quali eredi di Pini Rita quale titolare della pensione di reversibilità del marito Antrodicchia Rosario, Gentile Luisa, Binetti Maria, Binetti Clementina, Binetti Pasquale quali eredi di Binetti Pantaleo, Brazzini Anna, Suriano Marino, Suriano Salvatore quali eredi di Suriano Vincenzo, Conte Alfredo, Conte Paola, Barretta Velia, quali eredi di Conte Manlio, avente ad oggetto differenze pensionistiche conseguenti al diritto, già riconosciuto con sentenza del Pretore di Napoli n. 17809/94, a conservare il sistema di perequazione automatica delle pensioni, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92.

In particolare, la banca appellante invocava, in via preliminare, lo ius superveniens costituito dall’art. 1 comma 55, della legge n. 243/04 (che eliminava l’istituto della perequazione) e negava che il precedente giudicato sul riconoscimento della perequazione per il periodo 1994-1996 potesse fondare le pretese di controparte. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, a supporto dei propri assunti di rigetto del gravame della Banca, ha ritenuto che l’accertamento giudiziale definitivo del diritto al trattamento perequativo integrativo, per il periodo gennaio ’94 - luglio ’96, giustificasse il pagamento, per il periodo successivo, delle eventuali differenze relative ai ratei maturati in seguito al passaggio in giudicato della sentenza, sul presupposto del cd.

“trascinamento” dello scatto perequativo maturato, come detto, fino al luglio ’96. Avverso la sentenza della Corte di appello, Intesa Sanpaolo spa ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre i pensionati e i loro aventi causa resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di omessa pronuncia, con riferimento all’eccepita insussistenza del giudicato a favore della Sig.ra Marinucci, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non si era pronunciata sull’eccezione sollevata in primo grado dalla Banca, che la Sig.ra Marinucci non aveva agito per la determinazione dell’an del trattamento perequativo, quale titolare di pensione di reversibilità, ma solo quale titolare di pensione diretta; pertanto, sulla richiesta a titolo di pensione di reversibilità non si era formato nessun giudicato sull’ane la pretesa avrebbe dovuto essere respinta a causa dell’inesistenza di un titolo su cui fondare tale richiesta di quantificazione della predetta pensione di reversibilità, potendo beneficiare del giudicato oggetto di controversia, solo quale titolare, come detto, di pensione diretta.

Con il secondo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello –sempre in riferimento alla sig.ra Marinucci - aveva esteso la portata oggettiva del giudicato sul trattamento perequativo del periodo gennaio 1994-luglio 1996, oltre che sul trattamento di pensione diretta, unico azionato dalla sig.ra Marinucci sull’an, anche a quello di reversibilità, che non era stato azionato dalla sig.ra Marinucci nel giudizio sull’an, di cui al giudicato.

Con il terzo motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1197 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva riconosciuto ai pensionati e loro aventi causa il diritto all’erogazione dei ratei di perequazione che costituisce pur sempre una integrazione del trattamento pensionistico, e ciò anche successivamente alla scelta degli stessi pensionati per la capitalizzazione del predetto trattamento pensionistico, ex art. 47 dello Statuto dell’ex Banco di Napoli; tale capitalizzazione costituendo una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica – erogata in un’unica soluzione in somma capitale -estingue l’originaria obbligazione, così che non esiste più il titolo (pensione integrativa) per continuare ad erogare la perequazione (che ne costituisce una mera integrazione): pertanto, l’adesione all’opzione di capitalizzazione, di cui al citato art. 47 dello Statuto, esprime il consenso dei pensionati all’adempimento della prestazione pensionistica periodica (mensile), mediante l’erogazione di un importo in somma capitale una tantum.

Con il quarto motivo di ricorso, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1230 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello non aveva considerato che l’accordo delle parti di sostituire l’originaria prestazione pensionistica mensile con una nuova obbligazione avente ad oggetto l’erogazione di un importo in somma capitale (cd. zainetto) aveva l’intento di estinguere la prestazione pensionistica medesima, avendo una portata novativa e la prestazione pensionistica mensile doveva ritenersi estinta, ai sensi dell’art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l’obbligazione originaria, esercitata successivamente alla novazione medesima.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati; infatti, la banca ha riportato il motivo di gravame proposto in appello alle pp. 7-8 del ricorso del ricorso in cassazione, nel quale deduceva l’infondatezza della domanda formulata dalla Sig.ra Marinucci quale titolare di pensione di reversibilità, non avendo quest’ultima avanzato alcuna pretesa in merito a tale pensione nel giudizio concernente l’ an debeatur , e pertanto, sulla predetta pensione, non vantava alcun giudicato (perché, per l’appunto, non avevaagito in giudizio quale titolare della predetta pensione di reversibilità del marito Rulli Giovanni, ma solo quale titolare della pensione diretta): in proposito, tale doglianza non risulta essere stata esaminata dal Collegio partenopeo, come in effetti emerge dalla sentenza impugnata. (cfr. anche Cass. n. 14951/15, punti 4 e 4.1 della motivazione, in termini, tra le stesse parti).

Il terzo e quarto motivo, attesa la loro stretta correlazione, vanno esaminati congiuntamente. Essi si mostrano fondati. Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21). In particolare, si è affermato in tali pronunce che:

a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa;

b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare;

c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata. Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo.

Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico rientrante nel campo dell’art.47 Statuto il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che doveva conteggiare il credito oggetto di giudicato. Deve invece restare ferma la conclusione per cui l’obbligazione che si vuole periodica a cadenza mensile da parte dei ricorrenti non può proseguire oltre la data della avvenuta capitalizzazione, poiché questa ha estinto l’unico rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto l’unitaria prestazione – pensione integrativa a carico del Fondo (a cui è stata esternalizzata la prestazione pensionistica), nella sua quota per perequazione e in quella rimanente –pagata una tantum.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il ricor