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Ordinanza — n. 35187/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against labor contract classification, upholding lower court's factual findings on agency relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35187/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Automobili Cocco S.r.l. against the Rome Court of Appeal's decision to classify a five-year commercial relationship as an agency contract rather than occasional business acquisition. The lower court determined the relationship was continuous and stable based on 231 invoices issued over five years, rejecting the appellant's claim that the activity was merely unstable. The supreme court affirmed that factual evaluations regarding the parties' intent and the nature of the contract are reserved for the trial judge and are only reviewable for defects in reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 1742 e ss. c.c.; Art. 2697 e 1417 c.c.: The trial judge's assessment of factual elements to determine the nature of a contract and the parties' intent is reserved for the court of merit and is not subject to review on appeal except for defects in reasoning.

Parole chiave

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labor contract classification agency relationship occasional business acquisition factual findings review contractual intent assessment civil code provisions appeal admissibility contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 1742 e ss. Codice Civile
Art. 2697 Codice Civile
Art. 1417 Codice Civile
DPR n. 115/02, art. 13, comma 1 quater
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Giurisprudenza citata

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Sez. L, Sentenza n. 15410 del 02/12/2000
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14832-2017 proposto da: AUTOMOBILI COCCO S.R.L. (già ANGELO COCCO S.R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUIRINO MAJORANA 171, presso lo studio dell'avvocato CATERINA CAPUT, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro FONDAZIONE ENASARCO ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio dell'avvocato IGNAZIO Oggetto R.G.N. 14832/2017 Cron.

Rep. Ud. 19/09/2023 CC ABRIGNANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4577/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/12/2016 R.G.N. 7351/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 12.12.16, la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del 2013 del tribunale della stessa sede, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’Enasarco per euro 14.757 per contributi al Fondo previdenza, dovuti per gli anni dal 2005 al 2010 dalla società Angelo Cocco Srl, concessionaria Citroën. In particolare ha ritenuto la corte territoriale che i contributi derivavano dal rapporto con Andrea Napoli, qualificabile quale rapporto di agenzia in ragione della sua durata e continuità per un arco temporale di cinque anni, durante il quale erano state emesse 231 fatture.

Avverso tale sentenza ricorre la società per due motivi, cui resiste la Fondazione Enasarco con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’articolo 1742 e seguenti del codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che l’attività occasionale era instabile, seppure continuata nel tempo,e che perciò vi era un mero procacciamento di affari.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2697 e 1417 codice civile, per avere la corte territoriale trascurato che l’ENASARCO non aveva fornito prova della natura agenziale del rapportoe per avere il giudicante qualificato il rapporto utilizzando mere presunzioni. Il ricorso va disatteso in quanto mira ad una rivalutazione dei fatti, come già operat a dalla corte territoriale correttamente. La corte di merito ha considerato in particolare la continuità del rapporto, la sua durata nel tempo, nonché il numero di operazioni commerciali poste in essere, per procedere poi alla qualificazione del rapporto.

In tale contesto trova applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo il quale l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un certo contratto e la valutazione delle prove si traducono in una indagine di fatto riservata al giudice del merito, sicché le relative valutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 15410 del 02/12/2000, Rv. 542402 -01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso