Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35185/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35185/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35185/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11537-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro MARCHESINI ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 1557/2016 della CORTE Oggetto R.G.N. 11537/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/01/2017 R.G.N. 976/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35185/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, controparte è rimasta intimata. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo si deduce violazione dell’articolo 2 comma 26 della legge 335 del 1995 e 18 comma 12 del decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, per avere la corte territoriale trascurato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell’obbligo contributivo per l’infermiere - già pensionato quale dipendente di ente locale- che svolga lavoro autonomo per il quale non vi è obbligo di iscrizione all’ANPAPI.

Parole chiave

Generato dall'IA
esenzione dal pagamento dei contributi attività sottoposta a contribuzione partecipazione alle spese in caso di cura ospedaliera autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia accredito per compiti assistenziali rendita d'invalidità della previdenza professionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 11537-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - ricorrente - contro MARCHESINI ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 1557/2016 della CORTE Oggetto R.G.N. 11537/2017 Cron. Rep. Ud. 19/09/2023 CC D'APPELLO di MILANO, depositata il 12/01/2017 R.G.N. 976/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 12.1.17 la corte d’appello di Milano, in riforma di sentenza del 2014 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non sussistere l’obbligo della lavoratrice in epigrafe all’iscrizione ne lla gestione separata e al pagamento dei relativi contributi di cui all’avviso di addebito in atti. In particolare, acquisiti i documenti prodotti in appello (dichiarazione dei redditi, recante l’indicazione del codice ATECO) da cui risulta che il reddito autonomo era quello di attività infermieristica per cui la lavoratrice era stata iscritta ad ANPAPI, ivi maturando la pensione e continuando a pagare i contributi integrativi, la corte ha escluso l’iscrizione alla gestione separata.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, controparte è rimasta intimata. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con l’unico motivo si deduce violazione dell’articolo 2 comma 26 della legge 335 del 1995 e 18 comma 12 del decreto legge 98 del 2011, convertito in legge 111 del 2011, per avere la corte territoriale trascurato la sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione separata e dell’obbligo contributivo per l’infermiere - già pensionato quale dipendente di ente locale- che svolga lavoro autonomo per il quale non vi è obbligo di iscrizione all’ANPAPI.

Il ricorso è privo di pregio. Il motivo non si parametra intanto alla sentenza impugnata, che essenzialmente riguarda l’acquisizione dei documenti dai quali risulta il tipo di attività svolta. Per tale attività, de l resto la lavoratrice - come accertato dalla corte territoriale e non censurato dalla ricorrente-è già coperta dalla previdenza. In tale contesto, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata invero è configurabile solo in relazione a redditi per i quali il versamento contributivo rimane privo di corrispondente tutela previdenziale, laddove nel caso ciò non ricorre in presenza del riconosciuto versamento dei contributi integrativi.

Nulla per spese, essendo la parte vittoriosa rimasta intimata. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13