Ordinanza — n. 35082/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2299/2018 proposto da: Ivano Bianchini, rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Arzilli, con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova n. 96, presso l’Avv. Paolo Rolfo; -ricorrente- contro Comune di Castelraimondo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Acconcia, con domicilio eletto presso di lui in Roma, viale delle Milizie n. 76; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 442/2017, pubblicata il 3 novembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dario Cavallari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 390 c.p; Ordinanza — n. 35082/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorrente ha depositato il 14 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese. Il Comune di Castelraimondo ha aderito formalmente, in data 15 novembre 2023,alla proposta, accettando anche la compensazione delle spese. Pertanto, il processoè dichiarato estinto. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, in ragione dell’avvenuta accettazionedella rinuncia. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, considerato l’esito della controversia.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2299/2018 proposto da: Ivano Bianchini, rappresentato e difeso dall’Avv. Barbara Arzilli, con domicilio eletto in Roma, via Appia Nuova n. 96, presso l’Avv. Paolo Rolfo; -ricorrente- contro Comune di Castelraimondo, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Tommaso Acconcia, con domicilio eletto presso di lui in Roma, viale delle Milizie n. 76; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 442/2017, pubblicata il 3 novembre 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dario Cavallari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ivano Bianchini ha impugnato, con ricorso depositato il 20 giugno 2005, la delibera n. 101 del 3 luglio 2004 del Comune di Castelraimondo, con la quale l’amministrazione convenuta aveva revocato le funzioni di Comandante del Servizio di Polizia municipale a lui attribuite, chiedendo il contestuale ripristino delle funzioni. Egli ha dedotto che: con delibera del 14 febbraio 2002 il Comune di Castelraimondo aveva trasferito il Servizio di Statistica dall’Area demografica a quella della Polizia municipale, della quale il medesimo ricorrente era Comandante; con decreto del 21 febbraio 2002 il Comune di Castelraimondo lo aveva nominato responsabile unico dei procedimenti di rilevazione statistica, mantenendo la sua nomina a Comandante della Polizia municipale; con delibera del 3 luglio 2004, motivata con esigenze di rimodulazione e riorganizzazione del Servizio di Polizia municipale, gli erano state revocate le funzioni di Comandante della Polizia municipale, attribuendole a tale Paolo Paolucci.
Il Tribunale di Camerino, con sentenza n. 25/2007, ha in parte accolto il ricorso e, accertato il demansionamento, ha condannato il Comune di Castelraimondo a reintegrare il ricorrente nelle mansioni in precedenza svolte. Il Comune di Castelraimondo ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 493/2010, ha rigettato. Il Comune di Castelraimondo ha proposto ricorso per cassazione che la Corte di cassazione, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 2140/2017, ha accolto.Riassunto il giudizio davanti alla Corte d’appello di Ancona questa, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 442/2017, ha accolto l’appello del Comune di Castelraimondo, con rigetto dell’originario ricorso di Ivano Bianchini.
Ivano Bianchini ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Il Comune di Castelraimondo si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha depositato il 14 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese. Il Comune di Castelraimondo ha aderito formalmente, in data 15 novembre 2023,alla proposta, accettando anche la compensazione delle spese. Pertanto, il processoè dichiarato estinto. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, in ragione dell’avvenuta accettazionedella rinuncia. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico delricorrente, considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara estinto il process