Italian Supreme Court dismisses public employment damages claim regarding workplace stress and mobbing allegations against the Ministry of Education.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of Antonietta Lo Verde's claim for public employment damages against the Ministry of Education. The court found that the territorial court correctly interpreted Article 2087 of the Civil Code, ruling that the alleged aggressive conduct was justified by Lo Verde's proven incompetence rather than malicious harassment. Consequently, the court determined that the lower judge's assessment of evidence and the logical application of the law were beyond review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2087 c.c.; The employer is not liable for workplace conflicts arising from the employee's own incompetence unless the employer's conduct constitutes unjustified and gratuitous overreach.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16810-2018 proposto da: LO VERDE ANTONIETTA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrente - Oggetto RISARCIMENTO PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.16810/2018 Cron.
Rep. Ud.21/11/2023 CC avverso la sentenza n. 965/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/12/2017 R.G.N. 791/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 12 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione resa dal Tribunale di Prato e rigettava la domanda proposta da Antonietta Lo Verde nei confronti del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente alle illegittime condotte riconducibili ad una ipotesi di mobbing subite tra il settembre 2012 ed il marzo 2013 allorché prestava servizio presso l’Istituto Comprensivo “Piero Cioni” di Prato da alcuni dirigenti del medesimo; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto le condotte di cui la Lo Verde era stata fatta oggetto, concretatesi in reiterate richieste di attenersi alle procedure ed alle disposizioni organizzative, espresse per di più in modi cortesi stando a quanto emerso dalla documentazione in atti, si giustificavano in un contesto di avvertito disagio per la comprovata inidoneità della Lo Verde a ricoprire proficuamente gli incarichi affidati, così da escludere il configurarsi delle stesse in termini di illegittima aggressione del lavoratore, in quanto espressione di immotivata prevaricazione; -che per la cassazione di tale decisione ricorre la Lo Verde, affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, il MIUR;
CONSIDERATO -che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c., lamenta l’incongruità dell’iter logico-giuridico attraverso cui la Corte territoriale è pervenuta al proprio pronunciamento, con l’assumere l’oggettiva inadeguatezza della ricorrente allo svolgimento dei compiti assegnati quale ragione giustificatrice delle dinamiche conflittuali all’interno del contesto lavorativo anziché, come imporrebbe l’invalsa lettura dell’invocata norma, quale conseguenza dell’ambiente stressogeno indotto dalle condotte tenute dai dirigenti dell’Istituto; -che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente denuncia il carattere apparente della motivazione dell’impugnata sentenza, a suo dire inficiata, quanto alla stessa ricostruzione del fatto storico, dalla mancata considerazione delle prove testimoniali escusse e dal mancato completamento dell’istruttoria anche per quel che riguarda la mancata ammissione della CTU; -che con il terzo motivo, rubricato con riferimento al vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, la ricorrente imputa alla Corte l’erroneo apprezzamento degli elementi di prova acquisiti in sede istruttoria, attestanti, a suo dire, il carattere vessatorio delle condotte e, di conseguenza, la natura colposa delle condotte poste in essere a suo danno; -che, tutti gli esposti motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili, risolvendosi le censure sollevate dalla ricorrente nell’opporre una propria versione della vicenda lavorativa prospettata al pronunciamento della Corte territoriale, pronunciamento che, sulla base di una corretta lettura dell’art. 2087 c.c., tale da escludere l’apprestamento di una garanzia di benessere assoluto del lavoratore, viceversa limitata alla repressione di dinamiche conflittuali connotate da immotivata e gratuita prevaricazione, la Corte ha espresso all’esito di un accertamento istruttorio la cui consistenza e valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice e, in quanto idoneo sul piano logico giuridico a sostenere la ratio decidendi su cui il giudizio si fonda, insindacabile in questa sede; -che il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; -le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso