Cassation court declares case extinguished due to mutual withdrawal of appeal and incidental appeal with expense compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the mutual withdrawal of the main appeal and the incidental appeal by both parties. The municipality had withdrawn its appeal on November 15, 2023, requesting expense compensation, which the employee accepted and simultaneously withdrew her own late-filed incidental appeal. Consequently, no ruling on the merits of the disciplinary nullity or demotion claims was necessary, and the unified contribution was not doubled due to the case's termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: When both parties mutually withdraw their appeals with an agreement on expense compensation, the proceedings are extinguished without any further judicial decision on the merits or the application of the doubled contribution rule.
Parole chiave
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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16086/2018 proposto da: Comune di Sassofeltrio, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Valentini, con domicilio eletto in Roma, piazzale Clodio 56, presso l’Avv. Giovanni Bonaccio; -ricorrente- contro Adalgisa Arcangeli, rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Gotti, con domicilio per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Ancona, n. 439/2017, pubblicata il 12 gennaio 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere Dario Cavallari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Adalgisa Arcangeli, dipendente del Comune di Sassofeltrio ed architetto unico addetto all’UTC, ha chiesto che: fosse dichiarata la nullità del procedimento disciplinare che l’aveva riguardata per violazione dell’art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001, con condanna del Comune di Sassofeltrio ad eliminare ogni conseguenza patrimoniale e non patrimoniale della sanzione subita; fosse dichiarata l’illegittimità della revoca dell’incarico di posizione organizzativa di Responsabile dell’Area tecnica del Comune di Sassofeltrio e accertato il suo diritto alla restituzione delle mansioni svolte fino al 15 marzo 2010, con condanna di controparte a corrisponderle l’indennità di posizione organizzativa non più pagatale a partire dalla revoca dell’incarico del 15 marzo 2010; fosse dichiarato il suo demansionamento rispetto ai compiti che il contratto ascrive alla categoria D3 per il periodo di tempo dal 15 marzo 2010 (revoca dell’incarico di P.O.) fino alla restituzione dell’incarico precedente; fosse accertata la responsabilità del Comune di Sassofeltrio a titolo contrattuale, extracontrattuale, per demansionamento, per illegittima sottoposizione a procedimento disciplinare, per violazione della sua integrità psicofisica e per atti di discriminazione, con condanna a risarcire il danno.
Il Tribunale di Urbino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 75/2016, ha rigettato il ricorso. Adalgisa Arcangeli ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 439/2017, ha in parte accolto, dichiarando l’illegittimità della revoca della posizione organizzativa rivestita dalla ricorrente, con condanna del Comune di Sassofeltrio a risarcire i danni nella misura di € 16.139,33. Il Comune di Sassofeltrio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Adalgisa Arcangeli si è difesa con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.
Il Comune di Sassofeltrio ha depositato a sua volta controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Sassofeltrio ha depositato il 15 novembre 2023 atto di rinuncia al ricorso principale ex art. 390 c.p.c. con istanza di compensazione delle spese. Adalgisa Arcangeli ha aderito formalmente, in data 15 novembre 2023, alla rinuncia, con accettazione della compensazione delle spese, e ha contestualmente rinunciato al suo ricorso incidentale tardivo. Pertanto, il processoè dichiarato estinto. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, in ragione dell’avvenuta accettazionedella rinuncia di parte ricorrente principale. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico delleparti, considerato l’esito della controversia.
P.Q.M.
La Corte, -dichiara estinto il p