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Decreto — n. 34973/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34973/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34973/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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DECRETO sul ricorso iscritto al n.10974/2023 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.p.A.rappresentata e difesa dal prof. avv. Giampiero Proia, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- CONTRO STILLI SIMONA, rappresentata e difesa dall’ Avv. Ernesto Maria Cirillo, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4214/2022emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata in data 9/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34973/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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correzione di errore materiale eccezioni processuali tardive decadenza dal diritto di regresso perenzione dell'istanza di revisione termini di ricorso decadenza legale

Disposizioni normative citate

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art. 380- bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

DECRETO sul ricorso iscritto al n.10974/2023 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.p.A.rappresentata e difesa dal prof. avv. Giampiero Proia, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- CONTRO STILLI SIMONA, rappresentata e difesa dall’ Avv. Ernesto Maria Cirillo, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4214/2022emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata in data 9/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il