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Decreto — n. 34970/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34970/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34970/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13261/2021 R.G. proposto da : GAMBINO GIOVANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C), CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) -ricorrente- - controricorrente al ricorso incidentale – contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in L'Aquila Via Vittorio Veneto n. 2, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI VINCENZO (SNTVCN68T24H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.211/2021depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34970/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GAMBINO GIOVANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C), CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) -ricorrente- - controricorrente al ricorso incidentale – contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in L'Aquila Via Vittorio Veneto n. 2, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI VINCENZO (SNTVCN68T24H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.211/2021depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di procedura ripetibili dell'avvocato recupero dei costi spese susseguenti spese legate all'invalidità spese d'esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13261/2021 R.G. proposto da : GAMBINO GIOVANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CROCETTA FRANCO (CRCFNC52M23A488C), CAMARDA MARCO (CMRMRC55R28A446S) -ricorrente- - controricorrente al ricorso incidentale – contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in L'Aquila Via Vittorio Veneto n. 2, presso lo studio dell’avvocato SANTUCCI VINCENZO (SNTVCN68T24H501Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.211/2021depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali; Ritenuto che la soccombenza si radichi in capo alla parte ricorrente, in quanto il ricorso incidentale è stato proposto solo in via condizionata rispetto al caso – verificatosi - di accoglimento del ricorso principale;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna Gambino Giovanna al pagamento, in favore della A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 25 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge