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Decreto — n. 34968/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34968/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34968/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 29554-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro KA AHMADOU, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI, domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEcontroricorrente e OVDAMATIC S.P.A. intimata Avverso la sentenza n. 164 del 20 1 9 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 3aprile 2019 (RG 353 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti(art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34968/2023 — snciv · Corte di Cassazione: intimata Avverso la sentenza n. 164 del 20 1 9 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 3aprile 2019 (RG 353 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti(art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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prestazione d'assicurazione sociale diritto all'assistenza sociale adesione all'assicurazione sociale divieto di accettare decorazioni da uno Stato estero sicurezza sociale dei lavoratori migranti sospensione del diritto all'indennità

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 29554-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro KA AHMADOU, rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO GUARISO e LIVIO NERI, domiciliato ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEcontroricorrente e OVDAMATIC S.P.A. intimata Avverso la sentenza n. 164 del 20 1 9 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 3aprile 2019 (RG 353 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti(art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese (art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese fra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegnoper il nucleo familiare; non v’è luogo a provvedere sulle spese riguardo alla società OVDAMATIC s.p.a.,che non ha svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizioe compensa le spese fra le parti costituite.