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Decreto — n. 34967/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34967/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34967/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso 9817-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro BONDARENKO OLENA, KAUR KULVINDER, OGBEIDE OSARGUE, rappresentatee difese da ll’avvocato ALBERTO GUARISO , domiciliat e ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEcontroricorrenti e OMOIGUI FAITH, BEHIRY AYDA MOHAMED ZAKARIA ABDEL WAHAB intimate Avverso la sentenza n. 328 del 20 18 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 21settembre 201 8 (RG 1 34 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34967/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 328 del 20 18 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 21settembre 201 8 (RG 1 34 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

Parole chiave

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istituto di previdenza prestazione d'assicurazione sociale preavviso in materia di assicurazioni sociali contenzioso dell'assicurazione invalidità cassa di compensazione assicurazione generale di vecchiaia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso 9817-2019, proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, MAURO SFERRAZZA, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 ricorrente contro BONDARENKO OLENA, KAUR KULVINDER, OGBEIDE OSARGUE, rappresentatee difese da ll’avvocato ALBERTO GUARISO , domiciliat e ex lege presso la cancelleria della CORTE di CASSAZIONEcontroricorrenti e OMOIGUI FAITH, BEHIRY AYDA MOHAMED ZAKARIA ABDEL WAHAB intimate Avverso la sentenza n. 328 del 20 18 della Corte d’appello di Brescia , depositata il 21settembre 201 8 (RG 1 34 /201 8 ) , RILEVATO CHE è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazionedella proposta, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.;

CONSIDERATO CHE il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; -2 - questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.); si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spesefra le parti costituite, in ragione della complessità delle questioni dibattute, che hanno richiesto l’intervento chiarificatore della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’Unione europea in ordine alla spettanza dell’assegno di natalità anche ai cittadini dei Paesi terzi; non v’è luogo a provvedere sulle spese riguardo alle parti che non hanno svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spesefra le parti costitui