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Decreto — n. 34956/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34956/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34956/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18856/2019 R.G. proposto da : MONTENERI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo STUDIO LEGALE QUORUM rappresentata e difes a dagli avvocati ANDREA PATRIZI e ALESSANDRO TOZZI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4595/2018 depositata il 11/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34956/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MONTENERI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo STUDIO LEGALE QUORUM rappresentata e difes a dagli avvocati ANDREA PATRIZI e ALESSANDRO TOZZI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4595/2018 depositata il 11/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali anticipo spese tardivo spese di difesa rinuncia al dibattimento orale ripetibili dell'avvocato conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18856/2019 R.G. proposto da : MONTENERI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo STUDIO LEGALE QUORUM rappresentata e difes a dagli avvocati ANDREA PATRIZI e ALESSANDRO TOZZI -ricorrente- contro MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4595/2018 depositata il 11/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il 11/12/2023