Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal's communication. The appellant, representing an Italian school, argued against the lower court's judgment without acting within the statutory timeframe. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, dismissing the appeal and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 1006/2022 R.G. proposto da: IC SCUOLA PER L'EUROPA DI PARMA, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . che la rappresenta e difende -ricorrente- contro GOVONI LETIZIA, elettivamente domiciliata in PARMA VIA CARDUCCI, 12, presso lo studio dell’avvocato DI MONTE ANGELO che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILVAGNA LUCIA -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BOLOGNAn.527/2021depositata il 01/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con regolazione delle spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co