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Decreto — n. 34922/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34922/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34922/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20015/2019 R.G. proposto da : INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO e ANGELO GUADAGNINO -ricorrente controricorrente incidentale - contro MARSICO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIANA CORSI e FEDERICO TEDESCHINI - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4689/2018 depositata il 20/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34922/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese devono essere integralmente compensate fra le parti, così come previsto nel verbale di conciliazione in atti.

Parole chiave

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dazione in pagamento fine del processo compensazione dei crediti pagamento a contanti del saldo azione creditoria procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese devono essere integralmente compensate fra le parti, così come previsto nel verbale di conciliazione in atti.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20015/2019 R.G. proposto da : INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SEBASTIANO CARUSO, CHERUBINA CIRIELLO e ANGELO GUADAGNINO -ricorrente controricorrente incidentale - contro MARSICO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABIANA CORSI e FEDERICO TEDESCHINI - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.4689/2018 depositata il 20/12/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che le spese devono essere integralmente compensate fra le parti, così come previsto nel verbale di conciliazione in atti.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di legittimità Così deciso in Roma,il 11/12/2023 Il Con