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Decreto — n. 34919/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 34919/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The material facts show that the appellant, represented by two lawyers, did not act within the statutory timeframe, while the opposing party requested the case be closed. The court ruled that this inaction constitutes a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days following the proposal of settlement constitutes a formal renunciation, leading to the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the appellant.

Parole chiave

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extinction of proceedings failure to request decision forty-day period formal renunciation allocation of costs procedural default cassation appeal condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico dei ricorrenti principale in ragione dell’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11621/2019 R.G. proposto da : PASSINI LUCIO MARCO, BRAMBILLA ALESSANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE -ricorrente- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA IN LCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente - ricorrente incidentale - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.590/2018 depositata il 19/11/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno poste a carico dei ricorrenti principale in ragione dell’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti principali al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il 11/12/2023 I