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Decreto — n. 34918/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34918/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34918/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6860/2019 R.G. proposto da : CODRINO ANDREA, DONATO ANDREA, GARZONE ALESSANDRO, BOTTO NICOLETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO, 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE -ricorrenti- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.442/2018 depositata il 27/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34918/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CODRINO ANDREA, DONATO ANDREA, GARZONE ALESSANDRO, BOTTO NICOLETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO, 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE -ricorrenti- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.442/2018 depositata il 27/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale anticipo delle spese procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia procedimento in contumacia indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6860/2019 R.G. proposto da : CODRINO ANDREA, DONATO ANDREA, GARZONE ALESSANDRO, BOTTO NICOLETTA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TACITO, 23, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DE MICHELI che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO CARAPELLE -ricorrenti- contro ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.442/2018 depositata il 27/08/2018 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito Così deciso in Roma,il 11/12/2023