Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 34802/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34802/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34802/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16836/2023 R.G. proposto da : LAVANDERIA KOMET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti , rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Casini, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro SENE CHEIKH MBACKE, NDIAYE CHEIKH, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Bersani, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.632/2023 depositata il 29/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34802/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LAVANDERIA KOMET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti , rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Casini, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro SENE CHEIKH MBACKE, NDIAYE CHEIKH, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Bersani, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.632/2023 depositata il 29/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

Generato dall'IA
controversie di lavoro violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro comitati aziendali europei competenza speciale in materia di contratti di lavoro valore litigioso contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.632/2023 depositata il 29/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16836/2023 R.G. proposto da : LAVANDERIA KOMET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti , rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Casini, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- Contro SENE CHEIKH MBACKE, NDIAYE CHEIKH, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Bersani, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrenti- nonchè contro ALBA SOCIETÀ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.632/2023 depositata il 29/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte controricorrente delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge. Con distrazione in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma,il 10/1