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Decreto — n. 34796/2023 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34796/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34796/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19680/2022 R.G. proposto da : ONLUSI NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA CRISTINA FORGIONE, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale p.e.c.,come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.135/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34796/2023 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ONLUSI NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA CRISTINA FORGIONE, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale p.e.c.,come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.135/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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società cooperativa arretrati di contributi finanziamento dell'assicurazione contro la disoccupazione incasso dei contributi di mantenimento imputazione dei contributi compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19680/2022 R.G. proposto da : ONLUSI NUOVI ORIZZONTI COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’Avv. MARIA CRISTINA FORGIONE, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro INPS, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato come in atti, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SGROI ANTONINO unitamente agli avvocati CORETTI ANTONIETTA, D'ALOISIO CARLA, DE ROSE EMANUELE, MARITATO LELIO -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio digitale p.e.c.,come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.135/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore dell’INPS delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e accessori come per legge, e alla rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 per compensi , oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 10