Ordinanza — n. 34720/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IApronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11838/2018 R.G. proposto da: RUBINO PIO, rappresentato e difeso dall’Avv. VINCENZO ANTONUCCI ed elettivamente domiciliato in ROMA, via di Pietralta 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI -ricorrente- contro ASL FOGGIA, in persona del direttore generale pro tempore, domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa agli avv.ti GIUSEPPINA NORMA BORTONE e ROMEO TIGRE -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 369/2018 depositata il 26/03/2018, NRG 2731/2014.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 34720/2023 — snciv · Corte di Cassazione: 11838/2018 R.G. proposto da: RUBINO PIO, rappresentato e difeso dall’Avv. VINCENZO ANTONUCCI ed elettivamente domiciliato in ROMA, via di Pietralta 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI -ricorrente- contro ASL FOGGIA, in persona del direttore generale pro tempore, domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa agli avv.ti GIUSEPPINA NORMA BORTONE e ROMEO TIGRE -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 369/2018 depositata il 26/03/2018, NRG 2731/2014.
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11838/2018 R.G. proposto da: RUBINO PIO, rappresentato e difeso dall’Avv. VINCENZO ANTONUCCI ed elettivamente domiciliato in ROMA, via di Pietralta 320, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI -ricorrente- contro ASL FOGGIA, in persona del direttore generale pro tempore, domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa agli avv.ti GIUSEPPINA NORMA BORTONE e ROMEO TIGRE -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BARI n. 369/2018 depositata il 26/03/2018, NRG 2731/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere ROBERTO BELLE'. RILEVATO CHE la Corte d’Appello di Bari ha rigettato il gravame interposto avverso la sentenza del Tribunale di Foggia con cui era stata disattesa la domanda di Pio Rubino di accertamento dell’illegittimità del recesso anticipato della Asl di Foggia dal rapporto a tempo determinato intercorso tra le parti e, consequenzialmente, di accertamento del diritto del ricorrente alla stabilizzazione a tempo indeterminato; quest’ultimo diritto era stato ingiustamente denegato - a dire del ricorrente – attraverso l’atto di annullamento della delibera di stabilizzazione, cui il datore di lavoro era addivenuto in ragione del fatto che, per effetto del menzionato recesso anticipato, sarebbe stato carente il requisito temporale del pregresso impiego,richiesto dalla normativa per tale stabilizzazione;
Pio Rubino ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, resistiti da controricorso della ASL; CONSIDERATO CHE con la memoria finale il difensore del ricorrente ha rappresentato l’intervenuto decesso del suo assistito ed ha depositato gli atti relativi ad una transazione intervenuta tra le parti, allorquando il Rubino era ancora in vita; con essa vi era stata stabilizzazione a tempo indeterminato, in forza anche di normativa successiva ed il ricorrente si era impegnato a rinunciare al ricorso per cassazione, come non aveva però più potuto fare, stante la sopravvenuta sua morte; il collegio ritiene che, così come del resto rappresentato nella predetta difesa, l’intervenuta transazione e l’impegno alla rinuncia al ricorso per cassazione manifestino pienamente la perdita di interesse rispetto all’impugnativa, che va pertanto dichiarata inammissibile; peraltro, le ragioni del decidere e l’assenza di un qualche contrario avviso manifestato dalla Asl giustificano pienamente la compensazione delle spese; trattandosi di inammissibilità sopravvenuta non ricorrono neanche i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le s