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Ordinanza — n. 34521/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere criticism of trial court's evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34521/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Marina di Rossano Club S.R.L. inadmissible, upholding the lower court's award of €12,457.56 in unpaid wages to Roberto Petricciuoli. The appellant argued that the appellate court violated procedural rules by evaluating evidence without strict adherence to party submissions. The court rejected this claim, ruling that such arguments constitute a mere critique of the trial judge's discretionary assessment of facts rather than a legal violation.

Regesto Legislator

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Art. 115, 116 c.p.c.: A violation of these articles is inadmissible when the appeal merely criticizes the trial court's evaluation of evidence, as the appellate court lacks the power to re-evaluate the weight of facts within the bounds of legal discretion.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Evidence Evaluation Appellate Discretion Inadmissible Appeal Procedural Violation retribuzione non pagata rinuncia a pretese di salario rapporto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
11892/2016); la violazione dell'art. 116 cod.
Art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
Art. 13 d. P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
art. 36 Cost
art. 115 c.p
secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.
art. 116 cod. proc. civ
11892/2016); la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 1659872016
Cass. n. 11892/2016
Cass. n. 13960/2014
11892/2016, Cass. n. 13960/2014, Cass.
Cass. n. 26965/2007
13960/2014, Cass. n. 26965/2007); pertanto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt.
Cass. n. 1229/2019
Cass. n. 27000/2016
1229/2019, Cass. n. 27000/2016); 2.3.
Cass. n. 331/2020
Cass. n. 331/2020, Cass. n. 19547/2017, Cass. n. 17477/2007);
Cass. n. 19547/2017
331/2020, Cass. n. 19547/2017, Cass.
Cass. n. 17477/2007
19547/2017, Cass. n. 17477/2007);
Sez. Un., n. 11892/2016
è, invece, configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016, Cass.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19639-2022 proposto da: MARINA DI ROSSANO CLUB S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI ZAGARESE, MARIA TERESA ZAGARESE; - ricorrente - contro PETRICCIUOLI ROBERTO; - intimato - Oggetto R.G.N. 19639/2022 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 CC avverso la sentenza n. 456/2022 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 894/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Marina di Rossano Club s.r.l. al pagamento in favore di Roberto Petricciuoli della somma di € 12.457,56, oltre accessori, a titolo di differenze retributive spettanti in relazione all’intercorso rapporto di lavoro –non regolarizzato- nell’ambito del quale il Petricciuoli, nei periodi e con l’orario dedotti nell’atto introduttivo, aveva prestato attività di assistenza bagnanti presso la spiaggia del villaggio campeggio gestito dalla società;

2. la Corte di appello ha ritenuto provato sulla base delle emergenze in atti (prova testimoniale, possesso da parte del Petricciuoli del Brevetto di Assistente Bagnanti, pregressa, formale assunzione del Petricciuoli nell’anno 2004) le allegazioni dell’originario ricorrente in ordine ai periodi di lavoro, all’orario osservato ed alle mansioni svolte, che ha ricondotto al 5° livello del c.c.n.l. di settore (Aziende del Settore Turismo); ha ritenuto corretto il conteggio, sviluppato sulla base del detto contratto collettivo, delle differenze retributive, reclamate anche ai sensi dell’art. 36 Cost., differenze alle quali ha condannato la società in assenza di prova dell’avvenuto integrale adempimento della obbligazione retributiva gravante sulla parte datoriale;

3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Marina di Rossano Club s.r.l. sulla base di un unico motivo con il quale ha censurato la decisione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.; l’intimato non ha svolto attività difensiva; parte ricorrente ha depositato memoria; Considerato che 1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. In particolare, in relazione alla prima disposizione afferma che essa sancisce il fondamentale principio di disponibilità della prova, con limitazione del potere inquisitorio del giudice a casi tassativamente indicati dalla legge, e la necessità che la decisione sia tratta unicamente dalle allegazioni dalle parti; in relazione alla seconda disposizione afferma che essa comporta la discrezionalità del giudice nell’apprezzare e valutare le risultanze dell’istruzione probatoria, discrezionalità da esercitare con prudenza; richiama, quindi, precedenti di questa Corte secondo i quali la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , può essere denunziata in particolare ove il giudice di merito abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione; sostiene che nel caso di specie il giudice di appello era incorso nella dedotta violazione laddove aveva mostrato di conferire rilevanza probatoria univoca e incontrovertibile a circostanze, quali la titolarità del brevetto assistenza bagnanti, la pacifica sussistenza di un pregresso rapporto di lavoro nel corso dell’anno 2004, le deposizioni testimoniali;

2. il motivo è inammissibile; 2.1. occorre premettere che l’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei periodi e con le mansioni dedotti è stato fondato dal giudice di merito sulla complessiva valutazione di una pluralità di elementi dei quali alcuni (tratti dalla prova testimoniale) avevano ad oggetto direttamente circostanze afferenti alle modalità di svolgimento del rapporto nei periodi dedotti in ricorso, ed altri, ave nti valenza indiziaria (titolarità del brevetto – pregresso rapporto di lavoro subordinato inter partes ) utilizzati in funzione confermatrice della operata ricostruzione fattuale; 2.2. secondo la giurisprudenza di questa Corte per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.

è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (v., tra le altre, Cass., Sez.

Un., n. 1659872016, Cass.n. 11892/2016); la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è, invece, configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato da una prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. Un., n. 11892/2016, Cass. n. 13960/2014, Cass. n. 26965/2007); pertanto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione ( Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 27000/2016); 2.3. le deduzioni formulate dall’odierna ricorrente non appaiono, già prima facie , riconducibili all’ambito delle dedotte violazioni di legge sostanziandosi, come non consentito, nella mera critica alla valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di merito, al quale, come noto, per giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e concludenza nonché scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge ( tra le altre, v.

Cass. n. 331/2020, Cass. n. 19547/2017, Cass. n. 17477/2007);

3. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

5. sussistono i presupposti processuali per la condanna del ricorrente al raddoppio del contributo unificato pari a quello previsto, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso