Cassation court dismisses appeal for demotion damages, ruling procedural defects and merit intrusion invalidate the claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected the appeal filed by Tuzzo against a lower court ruling denying his claim for damages due to alleged demotion and loss of bonus. Tuzzo argued that his duties were reduced and he was pressured to resign, but the court found the appeal inadmissible because it challenged the merits of the factual findings rather than legal errors. Consequently, the appeal was dismissed, and Tuzzo was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: An appeal challenging the factual assessment of demotion and non-pecuniary damage constitutes an impugnation of the judge's free conviction and is inadmissible unless specific legal violations are raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 659/2019r.g., proposto da Tuzzo Giuseppe, elett. dom.to in Via Archia Poeta n. 1/A, Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall’avv. Ferdinando Salmeri. ricorrente contro SACCNE Retesrl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via G. A. Plana n. 4, Roma, presso avv. Paola Bucciarelli , rappresentato e difeso dall’avv. Alfonso Polto. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messinan. 416/2018 pubblicata in data 03/07/2018, n.r.g. 261/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2023dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE 1.-Tuzzo Giuseppe era stato assunto nel maggio 1980 da SACCNE Petroli spa con mansioni di impiegato di IV livello ccnl commercio; in data 25/01/1999 aveva ottenuto la qualifica di quadro. OGGETTO: retribuzione - partecipazione al fatturato - irriducibilità della retribuzione – mutamento di mansioni –perdita diun premio extra –risarcimento del danno condizioni A seguito della scissione dalla originaria società veniva costituita SACCNE Rete srl.
Quest’ultima aveva assunto il Tuzzo – previe dimissioni dal precedente rapporto di lavoro – a decorrere dall’01/01/2001 con qualifica di quadro I livello ai sensi del ccnl commercio e con mansioni di addetto commerciale e di razionalizzatore rete. Nella lettera di assunzione era stata prevista la partecipazione del dipendente al fatturato della società a decorrere dall’01/02/2002. Il Tuzzo deduceva che a partire dall’anno 2003 il Basile, legale rappresentante della società, aveva iniziato a tenere comportamenti vessatori e mortificanti nei suoi confronti per indurlo a rinunziare all’incarico e, così, ai compensi extraad esso collegati, fra cui la partecipazione al fatturato della società.
Aggiungeva che a decorrere dall’01/02/2004 era stato distaccato presso Gestione Rete srl, con compiti di contabile e che, con lettera del 29/12/2004, era stato disposto il suo rientro in SACCNE Rete srl ma con compiti diversi ed inferiori rispetto a quellisvolti fino al 31/01/2004. Deduceva che a decorrere da gennaio 2005 non gli era stato più pagato quanto spettante a titolo di premio extra, ossia di partecipazione al fatturato della società. Deduceva che a seguito di indebite pressioni, si era poi dimesso dal rapporto di lavoro con SACCNE Rete srl in vista dell’assunzione da Elios Petroli srl (appartenente sempre alla famiglia del Basile), da cui era stato effettivamente assunto in data 31/12/2008 come quadro 1^ livello, con incarico di “direttore”, ma con periodo di prova.
Precisava che tale rapporto di lavoro si era concluso con licenziamento per asserito mancato superamento della prova, da lui non impugnato a causa dei disturbi depressivi nel frattempo verificatisi ai suoi danni. Adìva il Tribunale di Messina per ottenere la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati i primi in euro 60.815,35 a titolo di lucro cessante, pari al premio extra, maturato nel periodo 2005-2008 e non pagato dalla società, e i secondi in euro 45.000,00 a titolo di danno alla salute. 2.- All’esito dell’istruttoria testimoniale, il Tribunale adìto rigettava le domande.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dal Tuzzo.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) il premio extra, ossia la partecipazione al fatturato della società, era stato previsto come collegato alle mansioni effettivamente espletate e indicate nella lettera di assunzione, nonché all’incarico assegnatogli di contribuire al fatturato della società;
b) tale partecipazione al fatturato era legittimamente venuta meno, una volta che la società aveva disposto il mutamento di mansioni dall’01/01/2005, poiché i nuovi compiti esulavano dal raggiungimento degli obiettivi prefissati, cui era collegata la predetta partecipazione;
c) inoltre, dalla lettera di assunzione e dalle note che hanno accompagnato nel tempo il pagamento dell’emolumento si evince che la partecipazione al fatturato era un’attribuzione una tantum e del tutto discrezionale, corrisposta dalla società solo in considerazione dell’apporto che il Tuzzo avrebbe potuto dare all’attività commerciale svolgendo le mansioni di “addetto commerciale e razionalizzatore rete”;
d) ne consegue che una volta mutate le mansioni e non rientrando più le nuove nell’area commerciale (bensì in quella amministrativa) e non avendo pertanto più alcuna incidenza diretta sulle vendite, correttamente l’emolumento era stato soppresso;
e) la legittimità di tale comportamento datoriale va affermat a nche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 29247/2017);
f) il motivo relativo alla domanda risarcitoria per l’asserito danno non patrimoniale va rigettato per difetto di prova;
g) come ha ritenuto il Tribunale, non è emers a a lcuna prova di comportamenti vessatori che sarebbero stati tenuti dal legale rappresentante della società, ciò alla luce delle deposizioni dei testi Bressan Sabrina e Perino Nicola;
h) inoltre, già nel ricorso introduttivo il Tuzzo non ha allegato atti e documenti utili a suffragare la propria domanda, non avendo prodotto certificazioni mediche attestanti patologie legate alla depressione ansioso-reattiva lamentata, né ha provato il nesso di causalità fra le presunte patologie e l’attività lavorativa. 4.- Avverso tale sentenza Tuzzo Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-SACCNE Rete srl ha resistito con controricorso. 6.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il Collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
CONSIDERATO CHE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente lamenta l’omesso esame di fatti e documenti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, relativi al distacco del 31/01/2004, nonché l’omessa pronunzia su specifiche eccezioni da lui sollevate circa le mansioni cui era stato adibito al rientro dal distacco. In particolare lamenta l’omesso esame del distacco, come disciplinato dalla relativa lettera del 31/01/2004, nella quale era stato dichiarato l’impegno della distaccante SACCNE Rete srl di far rientrare il Tuzzo, al termine del distacco, “nella sua posizione originaria” e con l’espressa previsione per cui “Il suo inquadramento contrattuale ed il suo trattamento economico e normativo non subiranno variazioni rispetto all’attuale” (v. ricorso per cassazione, p. 9).
Assume che questo fatto sarebbe decisivo, perché è stato acclarato che invece, al suo rientro, venne destinato a mansioni diverse ed inferiori, con conseguente illegittimità del mutamento di mansioni. Aggiunge che tale illegittimità era stata da lui evidenziata con apposita deduzione sia nel ricorso introduttivo, laddove aveva dedotto che “… il sig. Tuzzo veniva fatto rientrare in Saccne ma gli venivano affidati compiti inferiori rispetto a quelli svolti presso detta società fino al 31 gennaio 2004 …”; sia nel ricorso in appello nel quale aveva nuovamente evidenziato che ““… il sig.
Tuzzo rientravain Saccne ma gli venivano affidati compiti diversi, inferiori,rispetto a quelli svolti presso detta società fino al 31 gennaio 2004 …”. Il motivo è inammissibile. La domanda proposta dal Tuzzo con il ricorso introduttivo di primo grado è di natura risarcitoria (e non retributiva), collegata almutamento di mansioni integrante un asserito demansionamento.Rispetto a questa vicenda la lettera di distacco non è decisiva, perché il rientro nella “posizione originaria” non elideva il potere datoriale di mutare legittimamente le mansioni, ai sensi dell’art. 2103 c.c., sicché quella voce retributiva sarebbe potuta comunque venire meno.
Sotto altro profilola lettera di distacco è stata comunque considerata dal giudice del merito che non l’ha ritenuta decisiva ai fini della domanda, in mancanza di allegazioni specifiche (al di là di un generico riferimento a mansioni inferiori), neppure riportate in ricorso, circa la violazione da parte datoriale dell’art. 2103 c.c. in tema di mutamento di mansioni. Dunque anche sotto questo aspetto il predetto documento ed il suo contenuto si rivelano non decisivi rispetto alla domanda di natura risarcitoria proposta dal Tuzzo. Tutto ciò senza considerare che l’omessa pronunzia sull’eccezione (sollevata dal Tuzzo) di illegittimità delle nuove mansioni perché inferiori a quelle svolte fino a gennaio 2004 non è denunciabile ai sensi dell’art. 360 co. 1, n.
5) c.p.c., bensì per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, dunque, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), motivo nella specie non proposto. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3) , c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2087, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di danno non patrimoniale, per avere la Corte territoriale ritenuta non raggiunta la prova in ordine al danno a lui cagionatodal comportamento vessatorio del datore di lavoro.
In particolare addebita alla Corte d’Appello l’omesso ricorso alle presunzioni, invece necessarie proprio in tema di danno non patrimoniale. Il motivo è inammissibile perché impinge nel merito e nel libero convincimento del giudice di merito, al quale esclusivamente spetta la scelta degli elementi probatori da utilizzare per la formazione del proprio convincimento. Inoltre il ricorrente adduce ulteriori elementi, a suo dire integranti indizi gravi, precisi e concordanti, che tuttavia richiedono una valutazione interdetta in sede di giudizio di legittimità. 3.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n