Cassation court dismisses appeal due to extrajudicial settlement and withdrawal of proceedings under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the appellant's formal withdrawal of the lawsuit. The withdrawal was based on an extrajudicial settlement reached between IBM Italia spa and the respondent regarding both the main dispute and litigation costs. Consequently, the court applied the statutory provisions for case extinction and ruled that expenses were mutually compensated per the parties' agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws the lawsuit due to an extrajudicial settlement, the proceedings are extinguished and litigation costs are deemed compensated if no objection is raised by the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2143/2022r.g., proposto da IBM Italia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via M. Prestinari n. 13, Roma, presso avv. Massimo Pallini, rappresentato e difeso dagli avv.tiPietro Ichino, Luca Matteo Daffra e Luca Montesarchio. ricorrente contro Rotunno Alessandra , elett. dom.t a in Via Cosseria n. 2, Roma , rappresentatae difesa da gli avv. ti RIccardo Faranda, Pasquale Maria Crupi e Salvatore Dell'Alpi. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 971/2021 pubblicata in data 13/07/2021, n.r.g. 266/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/11/2023dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. RILEVATO CHE La società ricorrente ha depositato atto di rinunzia ai sensi dell’art. 390 c.p.c., ritualmente notificata alla controricorrente presso i propri difensori, in cui si dà atto dell’intervenuta conciliazione stragiudiziale della controversia OGGETTO: lavoro privato anche in ordine alle spese. CONSIDERATO CHE Va pertanto dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Le spese devono ritenersi compensate in ragione dell’intervenuto accordo sulle stesse tra le parti, come risulta dall’atto di rinuncia e in assenza di contestazione della controricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, i