Court dismisses appeal due to parties' agreement to settle and waive further litigation on construction incentive dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the subject matter of the dispute ceased following the parties' mutual agreement to settle and waive further litigation. The worker had previously appealed a lower court decision denying him a construction incentive, but later renounced his cassation appeal. The Court ruled that this voluntary settlement extinguished the need for any judicial decision on the merits or court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92, ultimo comma c.p.c.; When parties voluntarily agree to settle and waive further litigation, the subject matter of the dispute is deemed ceased without the need for a formal judgment on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17771-2019 proposto da: BENEDETTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCA DI MASE; - ricorrente - contro ANAS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PALOMBI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - Oggetto Lavoro privato - incentivo direzione lavori – cessazione materia contendere R.G.N. 17771/2019 Cron.
Rep. Ud. 25/10/2023 CC avverso la sentenza n. 235/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 06/12/2018 R.G.N. 107/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. PREMESSO CHE 1. con sentenza 6 dicembre 2018, la Corte d’appello di Potenza ha revocato il decreto con il quale Giuseppe Benedetto aveva ingiunto la datrice Anas s.p.a. al pagamento, in proprio favore a titolo di incentivo per l’attività di direzione lavori ai sensi dell’art. 19 legge n. 109/1994, della somma di € 19.343,21, per inesistenza del presupposto di partecipazione del lavoratore all’attività di progettazione: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato l’opposizione della datrice;
2. avverso tale sentenza, con atto notificato il 4 giugno 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
3. il lavoratore ha quindi, con istanza del 24 luglio 2023 in pari data accettata dalla controricorrente, rinunciato al ricorso per la conciliazione della controversia in sede sindacale con verbale in data 19 luglio 2023, con l’accordo delle parti alla compensazione delle spese di lite;
4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO CHE 1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo comma c.p.c.;
2. neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma il 25 ottobre