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Ordinanza — n. 34480/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court rules that AGO contributions for old-age pension require explicit transfer request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34480/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Florence Court of Appeal's decision granting an old-age pension based on combined contributions from the separate management and the General Occupational Accident Fund (AGO). The lower court had deemed an explicit request unnecessary, but the Cassation court held that Article 3 of D.M. 282/1996 mandates a specific demand for contribution transfer. Consequently, the case was remitted to the Court of Appeal for a new ruling respecting this procedural requirement.

Regesto Legislator

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Art. 3 D.M. 282/1996; Art. 1 comma 23 L. 335/1995: Contributions from the General Occupational Accident Fund (AGO) may be counted for a separate management pension only if the worker explicitly requests the transfer of contributions and the liquidation of the pension based on the resulting total contributory balance.

Parole chiave

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separate management pension AGO contribution transfer explicit request requirement cumulative contributions pension liquidation rules suddivisione della previdenza professionale calcolo della rendita di vecchiaia regime pensionistico

Disposizioni normative citate

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Art. 3 D.M. 282/1996
Art. 1 comma 20 L. 335/1995
233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n.
Art. 1 L. 243/2004
233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n.
Art. 1 comma 5 L. 247/2007
233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n.
Art. 16 comma 6 L. 412/1991
Art. 7 L. 533/1973

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21361 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8803-2017 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN; - ricorrente - contro CIUCCHI ADRIANA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIATERESA GRIMALDI; Oggetto R.G.N. 8803/2017 Cron.

Rep. Ud. 19/09/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 797/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 233/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA. RITENUTO CHE: Con sentenza del 31.1.17 la corte d’appello di Firenze, in riforma di sentenza del 2015 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato il diritto della lavoratrice in epigrafe alla pensione di vecchiaia a valere sulla gestione separata, mediante cumulo della contribuzione versata nella gestione commercianti e nella gestione lavoratori dipendenti, condannando l’Inps al pagamento delle relative prestazioni oltre interessi dalla domanda amministrativa.

In particolare, la corte territoriale, poiché il sistema tipico della gestione separata è un sistema contributivo e il computo dei contributi determina l’insorgenza del diritto in presenza dei requisiti di legge, ha ritenuto non necessario l’esercizio di alcuna opzione da parte del lavoratore per ottenere il beneficio pensionistico con computo della contribuzione versata nell’altra gestione in cumulo, operando la decorrenza dalla data di maturazione dei requisiti secondo la disciplina proprio della gestione separata, a carico della quale la prestazione è richiesta.

Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per due motivi, cui controparte resiste con controricorso. Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce violazione degli articoli 3 del D.M. 282 del 1996, 1 comma 20 legge 335 del 1995, 1 della legge 243 del 2004, 1 comma 5 della legge 247 del 2007, per avere la corte territoriale trascurato che il concorso della contribuzione dell’AGO presupponeva richiesta espressa e specifica da parte del lavoratore, nella specie mai fatta, di trasferimento dei contributi nella gestione separata.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 16 comma 6 legge 412 del 1991 e 7 legge 533 del 1973, per avere la corte territoriale fatto decorrere gli interessi dalla domanda e non dal 121º giorno successivo alla stessa. Il primo motivo deve essere accolto. La pensione di vecchiaia liquidata a carico della gestione separata, con il concorso della contribuzione versata nell’AGO, può essere attribuita solo in presenza di domanda che contenga esplicitamente l’esercizio della facoltà di avvalersi del trasferimento della contribuzione a favore della gestione separata, e della liquidazione della pensione sulla scorta del complessivo montante contributivo creato dal trasferimento dei contributi dall’ago; non basta dunque una generica domanda di pensione per ottenere il concorso della contribuzione versata nell’ago, occorrendo la specifica richiesta di trasferimento dei contributi relativi nella gestione separata ai sensi dell’articolo 3 del d.m. citato.

Come evidenziato da Cass. n. 21361 del 2021, alla quale va data continuità, la necessità della domanda trova fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'ad 3 del DM n 282/1996, in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".Come correttamente sostenuto dall'Istituto previdenziale l'esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.

Resta assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesi