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Ordinanza — n. 34405/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34405/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34405/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. Ud.09/11/2023 CC ROBERTO, VACCAMOZZI LORENZO, ZAFFARONI TIZIANO, ZANETTI MARCO, ZANINI ELISA, ZUCCHER MARCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato MARA PARPAGLIONI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO VACIRCA, FRANCESCO PALUMBO; -ricorrenti - contro COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FULVIA SQUADRONI, RICCARDO MORETTO, GIOVANNI MICHELON, GIOVANNI ROBERTO CAINERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2017 R.G.N. 532/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34405/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. Ud.09/11/2023 CC ROBERTO, VACCAMOZZI LORENZO, ZAFFARONI TIZIANO, ZANETTI MARCO, ZANINI ELISA, ZUCCHER MARCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato MARA PARPAGLIONI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO VACIRCA, FRANCESCO PALUMBO; -ricorrenti - contro COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FULVIA SQUADRONI, RICCARDO MORETTO, GIOVANNI MICHELON, GIOVANNI ROBERTO CAINERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2017 R.G.N. 532/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

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compensazione delle ore straordinarie indennità di vacanze sussidio per le spese di soggiornante settimanale giorno festivo lavoro aggiuntivo compenso per prestazioni
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17837-2018 proposto da: BERTUCCO MARCO, BELRAME STEFANO, BERZACOLA ZENO, BESUTTI CRISTINA, BONETTI GIULIANA, CASALI MARZIA, DAL DOSSO ANDREA, DE BIASI FEDERICA, DE FALCO FRANCO, DI PALMA SALVATORE, FARINA GIANNI, FILIPPI FLAVIO, FRANCHI FRANCESCA, GASPARATO ANTONIO, GIARDINI ANNA, GLIEMMO FRANCESCO, GRANDI PAOLA, GRECO DANILA, LAMAGNA ALESSANDRO, MONACO RAFFAELLA, MOSCHIN STEFANIA, NANI LUIGI, NOVIZIO GIACOMO, OLIOSI ELISABETTA, ONGARO ANTONIO, STROZZIERI DOMENICO, TALAMINI CARLO, TAPPA ELISABETTA, TORREGGIANI STEFANO, TURCO ROSA, TURRI Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.17837/2018 Cron.

Rep. Ud.09/11/2023 CC ROBERTO, VACCAMOZZI LORENZO, ZAFFARONI TIZIANO, ZANETTI MARCO, ZANINI ELISA, ZUCCHER MARCO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato MARA PARPAGLIONI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO VACIRCA, FRANCESCO PALUMBO; -ricorrenti - contro COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FULVIA SQUADRONI, RICCARDO MORETTO, GIOVANNI MICHELON, GIOVANNI ROBERTO CAINERI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 729/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/12/2017 R.G.N. 532/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO -che, con sentenza del 7 dicembre 2018 la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Verona, rigettava la domanda accolta in primo grado proposta da Marco Bertucco ed altri 55 nei confronti della Comune di Verona, alle cui dipendenze tutti gli istanti prestavano servizio quali appartenenti al corpo della locale polizia municipale, avente ad oggetto il riconoscimento o del riposo compensativo oppure della retribuzione per lavoro straordinario relativamente all’attività lavorativa svolta dagli istanti durante la festa per l’Unità d’Italia del 17.3.2011; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l’applicabilità nella specie, in cui tutti gli istanti risultavano in ordinario turno lavorativo il 17 marzo 2011 in occasione della festa dell’Unità d’Italia, in luogo dell’art. 24, comma 2, CCNL per il comparto Enti locali sottoscritto in data 14.9.2000, dell’art. 22, comma 5, del medesimo contratto; -che, in particolare, tale ultima disposizione è da leggersi nel senso che dal suo tenore letterale è desumibile la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario; -che, diversamente, l’art. 24 prende in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene svolta in giorni non lavorativi, ovvero non entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso, di regola ed in via ordinaria, dai lavoratori turnisti, quali gli istanti; -che, nella specie, andava applicata la disposizione di cui all’art. 22 non vertendosi in una ipotesi in cui il lavoratore era di riposo e per particolari esigenze di servizio comandato a svolgere la prestazione; -che per la cassazione di tale sentenza ricorrono il Bertucco ed altri 35 degli originari istanti affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il Comune di Verona; -che i ricorrenti hanno poi presentato memoria;

CONSIDERATO -che, con l’unico motivo, i ricorrenti, denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, d.l. n. 5/2011 conv. in l. n. 47/2011 in combinato disposto con l’art. 1, l. n. 937/1977, degli artt. 22 e 24 CCNL Enti locali 14.9.2000, degli artt. 1362 e 1363 c.c. nonché del principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, d.lgs. n. 165/2001 e dei principi costituzionali di uguaglianza e di irrinunciabilità del diritto alle ferie annuali di cui agli artt. 3 e 36 Cost.; -che, in particolare, lamentano il travisamento della fattispecie oggetto del giudizio da parte della Corte territoriale sostenendo la riconducibilità della stessa, in quanto implicante la perdita a carico dei ricorrenti chiamati a prestare attività lavorativa degli effetti economici e degli istituti giuridici contrattuali che, ai sensi dell’art. 1, d.l. n. 5/2011, per l’anno 2011 dovevano trovare applicazione obbligatoriamente nella giornata del 17 marzo celebrativa dell’Unità d’Italia, con conseguente riduzione a tre delle quattro giornate di riposo feriale concesse a fronte delle festività soppresse dalla l. n. 937/1977, all’ipotesi di prestazione eccedente il normale orario di lavoro disciplinata non dall’art. 22 del CCNL Enti locali ma dall’art. 24, che vi ricollega il riconoscimento del riposo compensativo ovvero del compenso per lavoro straordinario; -che l’unico motivo risulta infondato, avendo la Corte territoriale correttamente rilevato l’insussistenza della situazione di fatto legittimante l’applicazione nella specie dell’art. 24, comma 2, CCNL per il comparto Enti locali, sottoscritto il 14.9.2000, ovvero il superamento dell’orario di lavoro ordinario da parte del lavoratore turnista impiegato in turno in coincidenza con la festività; -che i -che ove anche il suddetto disposto normativo fosse inteso come congegnato in termini tali da comportare la perdita da parte di chi fosse in turno nella giornata del 17 marzo 2011 celebrativa del 150° dell’Unità d’Italia di una delle quattro giornate di riposo feriale concesse dalla l. n. 937/1977, di tanto i ricorrenti non danno conto, non risultando in atti l’allegazione e la prova della mancata fruizione del quarto giorno di riposo feriale spettante ex lege n. 937/1977 e così dell’effettivo superamento dell’orario normale che assurge a presupposto per il riconoscimento ex art. 24, comma 2, citato, del riposo compensativo o del compenso per lavoro straordinario esclusivo oggetto della domanda, trovando così corretta applicazione, così come sancito dalla Corte territoriale, le maggiorazioni, puntualmente riconosciute ai ricorrenti dall’Ente datore, previste dall’art. 22, comma 5, del medesimo CCNL, a fronte della cadenza dell’ordinaria prestazione in turno in giornata coincidente con la festività; -che il ricorso va dunque rigettato; -che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo u