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Ordinanza — n. 34332/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34332/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the proceedings extinguished after the appellant, Risorse per Roma S.p.A., formally withdrew its appeal against a lower court's rejection of a company's opposition to an injunction. The respondent, Laura Genovesi, accepted the withdrawal, satisfying the conditions for case termination under Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court ruled that no further procedural orders or costs were necessary, and the appellant was exempted from additional unified contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. 115/2002: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondent, extinguishes the proceedings without the need for further procedural dispositions or cost allocation.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code unified contribution exemption reciprocal acceptance risorse economiche diritti di previdenza professionale compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod.
Art. 391, comma 4 c.p.c.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod.
D.P.R. 115/2002, Art. 13, comma 1-quater
115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19362-2022 proposto da: RISORSE PER ROMA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato GIOSAFAT RIGANO', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro GENOVESI LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO GALLETTI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARTA NEGRONI; - controricorrente - Oggetto Estinzione del processo per rinuncia R.G.N. 19362/2022 Cron.

Rep. Ud. 17/10/2023 CC avverso la sentenza n. 829/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 1637/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consiglier a CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello di Risorse per Roma spa, confermando la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione della società al decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Laura Genovesi al fine di ottenere l’equivalente economico dei buoni pasto per il periodo dedotto in causa;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Risorse per Roma spa con un unico motivo. Laura Genovesi ha resistito con controricorso;

3. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

4. Risorse per Roma spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

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