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Ordinanza — n. 34330/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; process extinguished without acceptance by respondent per Art. 390 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34330/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished after IBM Italia S.p.A. formally withdrew its cassation request. Although the respondent, Carmela Ruggiero, resisted with a counter-claim, the withdrawal alone was sufficient to terminate proceedings without requiring her acceptance. The court ruled that such withdrawal extinguishes the process and establishes res judicata, while exempting the appellant from further unified contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 380 bis.1 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without the need for the respondent's acceptance, establishing res judicata and relieving the appellant of further unified contribution fees.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings res judicata unified contribution fee cassation appeal retribuzione non pagata restituzione delle indennità di disoccupazione capacità lavorativa residua

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod.
Art. 380 bis.1 c.p.c.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., S.U. 34429 del 2019
Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass.
Cass. n. 17187 del 2014
34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n.
Cass. n. 23840 del 2008
Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17142-2022 proposto da: IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio legale ICHINO - BRUGNATELLI, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA MONTESARCHIO, LUCA MATTEO DAFFRA; - ricorrente - contro RUGGIERO CARMELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO MARIA CIRILLO, FRANCESCO CIRILLO; Oggetto Estinzione del processo per rinuncia R.G.N. 17142/2022 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 1619/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/12/2021 R.G.N. 987/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consiglier a CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello di IBM Italia spa, confermando la sentenza di primo grado che, sul presupposto della nullità della cessione di ramo d’azienda dalla predetta società a Modis Italia (dichiarata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 5129/2019) e del mancato ripristino del rapporto di lavoro, aveva condannato IBM Italia spa a corrispondere alla lavoratrice Carmela Ruggiero le retribuzioni dovute dalla messa in mora.

2. Avverso la sentenza IBM Italia spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Carmela Ruggiero ha resistito con controricorso.

3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

4. Preliminarmente, si dà atto che IBM Italia spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso ritualmente notificato. La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (v. Cass., S.U. 34429 del 2019; Cass. n. 17187 del 2014; n. 23840 del 2008);

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il pr