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Ordinanza — n. 34329/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal, extinguishing proceedings without further costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34329/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant, Risorse per Roma spa, formally withdrew its appeal. The lower court had previously partially ruled in favor of the appellant regarding off-site activity indemnity while rejecting the workers' claim for personal allowance. The court applied Article 390 of the Civil Procedure Code to terminate the case, noting that mutual acceptance of the withdrawal exempts the appellant from additional unified contribution fees.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391, comma 4 c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant, accepted by the respondents, extinguishes the proceedings, relieving the appellant from further procedural costs and unified contribution obligations.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Civil Procedure Code unified contribution exemption mutual acceptance of withdrawal restituzione dell'indennità per lavoro ridotto compenso per prestazioni prestazione all'indipendente

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art.
Art. 391, comma 4 cod. proc. civ.
perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod.
D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater
pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 390 cod. proc. civ
sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3688 del 2016
Cass. n. 3688 del 2016; Cass.
Cass. n. 23175 del 2015
3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11371-2022 proposto da: RISORSE PER ROMA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato GIOSAFAT RIGANO', che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SIMEONE MARIA, FRASCA CLAUDIA, MARCHESI PAOLA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VALLEBONA, che le rappresenta e difende; - controricorrenti - Oggetto Estinzione del processo per rinuncia R.G.N. 11371/2022 Cron.

Rep. Ud. 17/10/2023 CC avverso la sentenza n. 3961/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/11/2021 R.G.N. 3200/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dalla Consiglier a CARLA PONTERIO. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma ha accolto in parte l’appello di Risorse per Roma spa e, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda delle lavoratrici Claudia Frasca, Maria Simeone e Paola Marchesi volta al conseguimento dell’assegno ad personam ed ha condannato la società al pagamento dell’indennità per l’attività prestata fuori sede;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Risorse per Roma spa con un unico motivo. Le lavoratrici hanno resistito con controricorso;

3. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che:

4. Risorse per Roma spa ha depositato atto di rinuncia al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalle controricorrenti;

5. sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alla rinuncia;

6. pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera la ricorrente dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte di