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Ordinanza — n. 34165/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employees' claim for retroactive salary table application based on rights acquired before new contract. Verdict: partially_allowed

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34165/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned a lower court decision that rejected public employees' claim for retroactive salary adjustments. The employees argued that rights acquired under the 2002/2005 collective agreement should be protected even after a new, less favorable contract was signed. The court ruled that such rights entered the employees' patrimony before the new contract's entry into force, making the previous tables applicable.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 3; Art. 28 CCNL Sanità 2002/2005: Rights acquired by employees under previous collective agreements before the new contract's entry into force remain protected and cannot be negated by subsequent less favorable contractual terms.

Parole chiave

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public employment law collective agreement retroactive application salary table patrimonial rights contractual equivalence labor dispute indennità di disoccupazione dell'assicurato

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 3 CCNL Università 2002/2005
Art. 28 CCNL Sanità 2002/2005
D.I. 9.11.1982

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6794/2018
Cass. n. 6794/2018, Cass.
Cass. n. 30603/2021
6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass.
Cass. n. 25382/2022
30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 19680-2020 proposto da: AGAZZINO GISELLA FRANCA, BISCOZZI MARCELLO, BURDI ANNA, CASTRIOTA GIOVANNI PIETRO, COVELLA ANNAGRAZIA, IACOVELLI ANNA RITA, SCHEMBRI VOLPE GIOVANNA, SPECCHIA ANTONIO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PILEGGI, rappresentati e difesi dall'avvocato NICOLA ROBERTO TOSCANO; -ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI, in persona del legale Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.19680/2020 Cron.

Rep. Ud.18/10/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 30, presso lo studio ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAFFAELLA TRAVI; -controricorrente - nonchè contro UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati BIANCA MASSARELLI, MARCELLA LOIZZI; -controricorrente - nonchè contro REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 53, presso lo studio dell'avvocato FABIO CAIAFFA, rappresentata e difesa dall'avvocato ISABELLA FORNELLI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2132/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/10/2019 R.G.N. 234/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO- c he , con sentenza del 29 ottobre 2019 , la Corte d’appello di Bari confermava la decision e resa d a l Tribunale d i Bari e rigettava la domanda proposta da Gisella Franca Agazzino, Giovanni Pietro Castriota, Annagrazia Covella, Giovanna Schembri Volpe, Anna Rita Iacovelli, Anna Burdi, Marcello Biscozzi e Antonio Specchia nei confronti dell’Università degli Studi di Bari, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e della Regione Puglia, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto degli istanti all’erogazione dell’indennità di cui all’art. 31, d.P.R. n. 761/1979, c.d.

De Maria, contrattualmente prevista al fine di equiparare il trattamento del personale dipendente delle università operante in conferimento alle strutture ospedaliere a quello del personale delle USL di pari funzioni, mansioni e anzianità, secondo la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del CCNL per il comparto Sanità relativo al quadriennio 2002/2005, ovvero sulla base delle tabelle precedenti alla revisione operata con la medesima disposizione ma in coerenza con le progressioni di carriera cui gli istanti avevano avuto accesso nella vigenza di detto CCNL; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa degli istanti di veder si applicate le precedenti tabelle parametrate all’inquadramento acquisito nella vigenza del CCNL 2002/2005 in quanto posizioni giuridiche ed economiche conseguite, appunto , successivamente all’entrata in vigore del predetto CCNL e perciò in contrasto con il disposto dell’art.28 del CCNL medesimo che sanciva l’applicazione delle precedenti tabelle ove le superiori posizioni giuridiche edeconomiche fossero già in atto a quella data; - che per la cassazione di tale decisione ricorr ono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motiv o , illustrato da memoria, cui resistono, con controricorso, tutte le Amministrazioni intimate.

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, i ricorrent i , nel denunciare la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1 e 28 del CCNL relativo al comparto Università per il quadrienni o 2002/2005, lamenta no a carico della Corte territoriale l’erroneità dell’interpretazione delle invocate clausole contrattuali laddove esclude che gli effetti giuridici della clausola di salvezzadi cui all’art. 28 del citato CCNL operino, secondo quanto è desumibile dal tenore letterale dell’art. 1, comma 3, dello stesso CCNL, fino alla data di sottoscrizione del contratto , 27.1.2005, interpretazione che finisce per attribuire efficacia retroattiva alla nuova e meno favorevole tabella di equiparazione definita, invece, soltanto all’atto della sottoscrizione del predetto CCNL; - che, in via preliminare, va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata nel proprio controricorso dall’Università degli Studi di Bari, relativamente al motivo di ricorso per cassazione, dovendo ritenersi il motivo predetto diretto a censurare l’interpretazione che del quadro normativo ha accolto la Corte territoriale piuttosto che a sollecitare una rivalutazione nel merito della pronunzia; - che, venendo al motivo di ricorso, è a dirsi come questo si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte ( cfr.

Cass. n. 6794/2018, Cass. n. 30603/2021 e, da ultimo, Cass. n. 25382/2022) secondo cui, ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuov a tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto, atteso che il diritto era comunque entrato, prima della data di sottoscrizione del nuovo contratto, nel patrimonio dell’interessato, che poteva rivendicare sulla base delle tabelle previgenti un trattamento perequativo di maggior favore rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive;- che con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ., è stato, dunque, affermato che è alla data del 27 gennaio 2005, ossia a quella di sottoscrizione del CCNL per il quadriennio 2002/2005, che occorre fare riferimento, con la conseguente perdurante applicabilità dei criteri di corrispondenza fissati dal D.I. 9.11.1982 in relazione a nuovi inquadramenti disposti, a seguito di progressione verticale, in data antecedente al gennaio 2005; - che il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà in conformità disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di