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Ordinanza — n. 34161/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34161/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34161/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. Ud.18/10/2023 CC studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE BIAGINI; -ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA -CERVELLO; -intimata - avverso la sentenza n. 1099/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/12/2017 R.G.N. 1241/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza del 27 dicembre 2017 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava le domande proposte da Susanna Patti, Marcello Carrà, Maria Troia, Antonina Macaluso, Caterina Romano, Maria Grazia Lelio, Brigida Munafò, Giuseppe Lullo, Vito Dorangricchia, Grazia Demma, Lucia Di Lorenzo, Giovanni Cipolla, Giovanni Ruvolo, Gaetano Calvaruso e Carolina Rosalia Comparato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”, aventi ad oggetto la declaratoria dell’intervenuta costituzione con la predetta Azienda ospedaliera di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica di operatore socio sanitario, area B, livello economico Bs, nonché la condanna della medesima alla riammissione in servizio ed al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, sul presupposto della configurabilità di una ipotesi di illecita intermediazione di manodopera per averetutti gli istanti operato presso la predetta Azienda ospedaliera alle formali dipendenze di una società cooperativa svolgendo in fatto mansioni inerenti alle ordinarie esigenze di assistenza socio-sanitaria dell’Azienda ospedaliera utilizzatrice; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 dovendosi qualificare l’Azienda in questione, in quanto ricompresa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, quale pubblica amministrazione ed a questa stregua preclusa la costituzione del rapporto di impiego, per quanto si trattasse di un rapporto che potesse essere costituito a prescindere dal concorso pubblico e nella forma prevista dalla lett.

Regesto Legislator

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art. 97 Cost, art. 112 c.p, art. 36 d.lgs. n. 165/2001, artt. 97 Cost, art. 118 c.p; Ordinanza — n. 34161/2023 — snciv · Corte di Cassazione: b) dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 165/2001; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in connessione con gli artt. 97 Cost., 2116 c.c. la direttiva 1999/70/UE e la sentenza Santoro della CGUE, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a negare il risarcimento del danno, viceversa dovuto , ricorrendo nella specie la perdita di chance di ottenere il posto di lavoro e comunque trattandosi di rapporti a tempo determinato riconducibili all’ipotesi dell’abuso dell’impiego a termine dei lavoratori; - che, nel quarto motivo , la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c.p.c.

Parole chiave

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integrazione nell'assicurazione disoccupazione incapacità lavorativa attestata assistenza e previdenza sociale prestazioni d'invalidità professionale lavoro occasionale nozione di malattia professionale

Disposizioni normative citate

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art. 97 Cost
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i residui ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.
art. 112 c.p
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
165/2001; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in connessione con gli artt.
artt. 97 Cost
165/2001 in connessione con gli artt. 97 Cost., 2116 c.c.
art. 118 c.p
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20053-2018 proposto da: PATTI SUSANNA, CARRA' MARCELLO, COMPARATO CAROLINA ROSALIA, DEMMA GRAZIA, DI LORENZO LUCIA, DORANGRICCHIA VITO, LELIO MARIA GRAZIA, LULLO GIUSEPPE, MUNAFO' BRIGIDA, ROMANO CATERINA, TROIA MARIA, tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato FABRIZIO GIUSTOLISI; CALVARUSO GAETANO, CIPOLLA GIOVANNI, MACALUSO ANTONINA, RUVOLO GIOVANNI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo Oggetto LAVORO PRECARIO ALTRA AMMINISTRAZIONE R.G.N.20053/2018 Cron.

Rep. Ud.18/10/2023 CC studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE BIAGINI; -ricorrenti - contro AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA -CERVELLO; -intimata - avverso la sentenza n. 1099/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/12/2017 R.G.N. 1241/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza del 27 dicembre 2017 la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione resa dal Tribunale di Palermo e rigettava le domande proposte da Susanna Patti, Marcello Carrà, Maria Troia, Antonina Macaluso, Caterina Romano, Maria Grazia Lelio, Brigida Munafò, Giuseppe Lullo, Vito Dorangricchia, Grazia Demma, Lucia Di Lorenzo, Giovanni Cipolla, Giovanni Ruvolo, Gaetano Calvaruso e Carolina Rosalia Comparato nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello”, aventi ad oggetto la declaratoria dell’intervenuta costituzione con la predetta Azienda ospedaliera di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con attribuzione della qualifica di operatore socio sanitario, area B, livello economico Bs, nonché la condanna della medesima alla riammissione in servizio ed al pagamento delle differenze retributive maturate e maturande, sul presupposto della configurabilità di una ipotesi di illecita intermediazione di manodopera per averetutti gli istanti operato presso la predetta Azienda ospedaliera alle formali dipendenze di una società cooperativa svolgendo in fatto mansioni inerenti alle ordinarie esigenze di assistenza socio-sanitaria dell’Azienda ospedaliera utilizzatrice; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’averequesta ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 dovendosi qualificare l’Azienda in questione, in quanto ricompresa nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, quale pubblica amministrazione ed a questa stregua preclusa la costituzione del rapporto di impiego, per quanto si trattasse di un rapporto che potesse essere costituito a prescindere dal concorso pubblico e nella forma prevista dalla lett.

b) dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 165/2001 nonché non dovuto il risarcimento del danno in quanto rimasto sfornito di prova,non operando nella specie, non essendosi in presenza di un rapporto a tempo determinato, l’agevolazione probatoria riconosciuta, con riferimento al c.d. “danno comunitario”,da Cass., S.U., n. 5072/2016; - che per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso tutti gli originari istanti affidando a quattro motivi l’impugnazione, in relazione alla quale l’Azienda ospedaliera, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; - che nelle more della fissazione dell’udienza di discussione della causa i ricorrenti Patti, Carrà, Troia, Romano, Lelio, Munafò, Lullo, Dorangricchia, Demma, Di Lorenzo e Comparato hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, del quale all’odierna udienza il Collegio prende atto pronunciandosi per l’estinzione del giudizio nei confronti dei predetti senza attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità per essere l’Azienda ospedaliera rimasta intimata; - che di contro proseguono il giudizio i ricorrenti Macaluso, Cipolla, Ruvolo e Calvaruso.

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, i residui ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. in connessione con gli artt. 35, d.lgs. n. 165/2001 e 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003 nonché dell’art. 112 c.p.c., imputanoalla Corte territoriale l’omessa pronunzia sul motivo di appello con il quale era stata devoluta la questione relativa alla natura giuridica dell’Azienda ospedaliera, che assumono privatistica per essere l’Azienda qualificabile ente pubblico economico, disciplinato da atto aziendale di diritto privato; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. in connessione con gli artt. 35, d.lgs. n. 165/2001, 86, comma 9, d.lgs. n. 276/2003 e 16, l. n. 56/1987, i ricorrenti lamentano l’incongruità logica e giuridica dell’argomento su cui la Corte territoriale fonda la sancita inammissibilità della costituzione ope iudicisdel rapporto di impiego pubblico, argomento relativo all’operatività dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 anche per le assunzioni che prescindono dal concorso pubblico ed avvengono nella forma prevista dalla lett.

b) dell’art. 35 dello stesso d.lgs. n. 165/2001; - che con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 in connessione con gli artt. 97 Cost., 2116 c.c. la direttiva 1999/70/UE e la sentenza Santoro della CGUE, i ricorrenti lamentano la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale intesa a negare il risarcimento del danno, viceversa dovuto , ricorrendo nella specie la perdita di chance di ottenere il posto di lavoro e comunque trattandosi di rapporti a tempo determinato riconducibili all’ipotesi dell’abuso dell’impiego a termine dei lavoratori; - che, nel quarto motivo , la violazione e falsa applicazione dell’art. 118 c.p.c.

è prospettata in relazione al mancato accoglimento da parte della Corte territoriale della domanda risarcitoria avanzata in via subordinata, viceversa ammissibile, essendo la domanda volta alla parificazione economica con il personale dipendente dall’Azienda ospedaliera,a prescindere dalla costituzione del rapporto in capo all’Azienda medesima; - che il primo motivo risulta infondato , essendosi la Corte territoriale puntualmente pronunciata sulla natura giuridica dell’Azienda ospedaliera, correttamente richiamandosi all’art. 1 del d.lgs. n. 165/2001, che annovera tra le amministrazioni pubbliche le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo , alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr.

Cass. n. 42004/2021 e Cass. n. 11537/2020) secondo cui “nel pubblico impiego privatizzato, alla violazione di disposizioni imperative che riguardino l’assunzione, sia a seguito di pubblico concorso sia attingendo alle liste di collocamento, non può mai far seguito la costituzione di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato, atteso che la ratio dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, che prevede il divieto di trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non risiede esclusivamente nel rispetto delle regole del pubblico concorso, ma anche, più in generale, nel rispetto del principio cardine del buon andamento della P.A., che sarebbe pregiudicato qualora si addivenisse all’immissione in ruolo senza alcuna valutazione dei fabbisogni del personale e senza seguire le linee di programmazione nelle assunzioni che sono indispensabili per garantire l’efficienza dell’amministrazione pubblica ed il rispetto delle esigenze di contenimento, controllo e razionalizzazione della spesa pubblica”; - che ancora infondati si rivelano il terzo ed il quarto motivo di ricorso, i quali, in quanto entrambi attinenti alla pretesa risarcitoria alternativa alla costituzione del rapporto di impiego pubblico,possono essere qui trattati congiuntamente; - correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non provato il danno, non potendo questo consistere nella perdita della chance del conseguimento di un posto di lavoro, non sussistendo tale diritto per il solo fatto dell’illegittimità della forma di impiego; - infondatamente i ricorrenti invocano i l principi o enunciato da Cass.

S.U. n. 5072/2016 con riferimento al c.d. danno comunitario,riferibile alla sola fattispecie della reiterazione abusiva di contratti a termine e non alla successione di contratti di appalto, con riferimento ai quali ha nella specie operato,per di più , la garanzia della continuità del rapporto per il personale addetto; - inoltre i ricorrenti non hanno proposto apposita domanda di risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle differenze retributive maturate in ragione della spettanza del trattamento economico previsto in relazione alle mansioni svolte dall’invocato CCNL per il comparto Sanità; - che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese per non avere l’Azienda ospedaliera svolto difesa alcuna; - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti Antonina Macaluso, Giovanni Cipolla, Giovanni Ruvolo e Gaetano Calvaruso; - le richiamate condizioni non sussistono, invece, per gli altri ricorrenti che hanno rinunciato al ricorsoin quanto il tenore della pronuncia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, trattandosi di norma lato sensusanzionatoria e comunque eccezionale e, in quanto tale, di stretta interpretazione (cfr. fra le tante Cass. n. 25794/2023 e Cass. n. 28543/2023).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio nei confronti dei ricorrenti Susanna Patti, Marcello Carrà, Maria Troia, Caterina Romano, Maria Grazia Lelio, Brigida Munafò, Giuseppe Lullo, Vito Dorangricchia, Grazia Demma, Lucia Di Lorenzo, e Carolina Rosalia Comparato e rigetta il ricorso nei confronti di Antonina Macaluso, Giovanni Cipolla, Giovanni Ruvolo e Gaetano Calvaruso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti Antonina Macaluso, Giovanni Cipolla, Giovanni Ruvolo e Gaetano Calvaruso dell’ult