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Ordinanza — n. 34157/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against public school coordinator's overtime pay claim based on CCNL interpretation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34157/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Education's appeal against a lower court ruling that awarded Andrea Delpin additional pay for overtime work. The Ministry argued that the collective agreement allowed alternative payment methods, but the court held that the text explicitly requires a 10% surcharge for provincial coordinators. Consequently, the appeal was dismissed, and the Ministry was ordered to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009; Art. 30 CCNL Comparto Scuola 2006/2009: The collective agreement explicitly mandates a 10% surcharge for overtime by provincial coordinators, distinguishing their non-teaching role from regular teachers who may receive alternative compensation methods.

Parole chiave

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public employment overtime collective agreement interpretation provincial coordinators 10 percent surcharge Cassation dismissal contratto di allenatore copertura della fisioterapia retribuzione del curatore

Disposizioni normative citate

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Art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Art. 30 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Art. 4 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
19441/2018 e successive conformi alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ; - n on occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art.
Art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002
civ.); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ; - n on occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
19441/2018 e successive conformi alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ; - n on occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 19441/2018
Cass. n. 19441/2018 e successive conformi alla cui motivazione si rinvia ex art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8107-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro DELPIN ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 316, presso lo studio dell'avvocato PIERO FRANCESCHI, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.8107/2018 Cron.

Rep. Ud.18/10/2023 CC avverso la sentenza n. 351/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 01/02/2018 R.G.N. 302/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che con sentenza del 1^ febbraio 2018 la Corte di Appello di Cagliari confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e accoglieva la domanda proposta da Andrea Delpin nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il pagamento delle ore eccedenti prestate quale coordinatore provinciale per l’educazione fisica nell’ammontare di cui all’art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009, pari a un’ulteriore retribuzione oraria comprensiva di indennità integrativa speciale maggiorata del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno o, in subordine, di quello pari ad euro 6.000,00 lordi annui previsto dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009 e dall'art. 4 dell’Intesa del 18.5.2010; - che la decisione del la Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che: a)l'art. 87 c. 3 prevede che per i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica il compenso per le ore eccedenti rispetto all'orario settimanale deve essere pagato con la maggiorazione del 10%;

b) in relazione alla materia relativa alle attività aggiuntive dei coordinatori provinciali non è rinvenibile nell'art. 30 del CCNL alcuna delega in favore della contrattazione integrativa perché siffatta disposizione ha fatto riferimento alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula del CCNL;c) in mancanza di una delega della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa né l’accordo del 18.11.2009 né le Intese successive potevano statuire in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affida nd o l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso illustrato da memoria,il Delpin.CONSIDERATO - che , con il primo motivo il Ministero ricorrente , nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art.87 CCNL Comparto Scuola 2006 - 2009 , lamenta l’erronea interpretazione della norma invocata, asserendo essere l’alternativa prevista dal comma secondo per la determinazione del compenso in questione riferibile anche ai coordinatori provinciali per l’educazione fisica; - con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 40, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 30 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui esclude, in contrasto con le norme invocate, il rinvio in via generale dalla contrattazione di comparto a quella integrativa per la determinazione del trattamento economico accessorio; - che il primo motivo risulta infondato tenuto conto che l'art. 87 del CCNL 2006-2009 regolamenta le attività complementari di educazione fisica dettando al c. 1 la disciplina de l trattamento economico spettante al personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva in relazione alle ore di lavoro eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali), disponendo che esse vanno individuate ed erogate nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti e stabilisce che tale compenso può essere corrisposto in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetari; invece,in relazione ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica l'art. 87 al c. 3 dispone che il compenso relativo al lavoro eccedente le 18 ore settimanali è erogato "nel limite orario settimanale del precedente comma 1, ... con la maggiorazione prevista dal presente articolo",sicché il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno così voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore “di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3), - che tale differente modalità di computo del compenso trova ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica; - che parimenti infondato risulta il secondo motivo, avendo la Corte territoriale correttamente escluso in base al tenore letterale dell’art. 30 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, che, contrariamente a quanto qui sostenuto dal Ministero ricorrente, non recaalcun richiamo alla precedente disciplina, la pretesa delegaalla contrattazione collettiva integrativa del la disciplina delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti d'insegnamento, come, del resto, si evince dalla disposizione contenuta nell'art. 4 del CCNL che, nell'individuare le materie delegate alla contrattazione collettiva decentrata (nazionale, regionale, direzione scolastica), precisando, che essa è "finalizzata ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto anche mediante la valorizzazione delle professionalità coinvolte", non contempla la regolamentazione del compenso del lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica; - che il ricorso va dunque rigettato , in continuità con l’orientamento già espresso da questa Corte ed ormai consolidato ( cfr.

Cass. n. 19441/2018 e successive conformi alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ; - n on occorre dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi,oltre spese generali al 15%