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Ordinanza — n. 34153/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 34153/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34153/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15315-2018 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO CERCEO; -ricorrente - contro LEONE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato CARMINE CIOFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MAURIZIO; -controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.15315/2018 Cron.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 34153/2023 — snciv · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso 15315-2018 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO CERCEO; -ricorrente - contro LEONE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato CARMINE CIOFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MAURIZIO; -controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.15315/2018 Cron.

Parole chiave

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rivalutazione dei salari retribuzione del lavoratore dipendente compenso per prestazioni ricorso del personale sanità del lavoro conflitto di competenza lavoristica
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15315-2018 proposto da: AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI PESCARA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 3, presso lo studio dell'avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIULIO CERCEO; -ricorrente - contro LEONE GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 64, presso lo studio dell'avvocato CARMINE CIOFANI, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO MAURIZIO; -controricorrente - Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.15315/2018 Cron.

Rep. Ud.05/07/2023 CC avverso la sentenza n. 932/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 23/11/2017 R.G.N. 972/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 23 novembre 2017, la Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Pescara, accoglieva nei limiti della prescrizione quinquennale - che faceva decorrere questa a ritroso dal 7.4.2014, data della messa in mora - la domanda proposta da Giovanna Leone nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara avente ad oggetto il riconoscimento del diritto della medesima, dipendente con qualifica di infermiera, ad essere retribuita per il tempo ulteriore rispetto all’orario del turno per lo scambio delle consegne con i colleghi e per indossare e dismettere la divisa di lavoro; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato essere le operazioni suddette definite, quanto a luogo e tempo, dal datore di lavoro e così, qualificabili non quali atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, bensì come lavoro effettivo, in relazione al quale si configura l’obbligo del pagamento della retribuzione; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l’Azienda USL di Pescara, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Leone; - che entrambe le parti hanno poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l’unico motivo, la AUSL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, d.lgs. n. 66/2003, di recepimento delle direttive europee 93/104 e 00/134 sull’orario di lavoro, 2104, comma 2, e 2697 c.c. e 132, n. 4, c.p.c.1362 e 1363 c.c., lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine all’assolvimento da parte della lavoratrice dell’onere della prova del carattere eterodiretto delle attività in questione (scambio di consegne e vestizione e dismissione della divisa di lavoro), eterodirezione che sola può valere a far rientrare l’esecuzione delle stesse nell’ambito dell’orario di lavoro; - che l’unico motivo si appalesa infondato dovendo ritenersi pienamente conforme all’orientamento espresso da questa Corte (il riferimento è, da ultimo a Cass.11.11.2022, n. 33358;

Cass. 20.10.2022, n. 30958; Cass.10.11.2021, n. 33258; Cass. 10.6.2020, n. 11049) l’accertamento in fatto operato dai giudici d’appello e volto alla verifica del carattere eterodiretto delle attività, apprezzato puntualmente ed insindacabilmente con riferimento alla regolamentazione aziendale dell’orario di lavoro; - che il ricorso va, quindi, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv. Stefano Maurizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 b