Decreto — n. 34039/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADECRETO sul ricorso iscritto al n.9817/2023 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Rosaria Ursino, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- CONTRO BASCHETTI Paola, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Spinosae Mara Ticconi, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4843/2022emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata in data 6/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34039/2023 — snciv · Corte di Cassazione: ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
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DECRETO sul ricorso iscritto al n.9817/2023 R.G. proposto da: POSTE ITALIANE S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Maria Rosaria Ursino, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -ricorrente- CONTRO BASCHETTI Paola, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Spinosae Mara Ticconi, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 4843/2022emessa da CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicata in data 6/12/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in