Court allows claim against CNR for late TFR investment, rejecting five-year interest prescription due to ten-year debt nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance judgment which had dismissed the claim based on a five-year prescription period for interest. The appellant argued the debt was prescribed, while the respondent maintained the five-year rule applied to interest as accessories. The court ruled that the claim constituted a direct ten-year debt for damages rather than accessory interest, rendering the prescription exception unfounded and the first ground inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2948 n. 4 c.c.; Art. 2 DPCM 8.6.1946: When a claim for damages for late payment of accrued benefits is treated as a direct debt rather than accessory interest, the ordinary ten-year prescription period applies instead of the five-year period for interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26026/2020 R.G. proposto da: LIMONGELLI VINCENZO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SCUOTTO GAETANO -ricorrente- contro CNR (CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE), domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 415/2020 depositata il 12/02/2020. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere ROBERTO BELLE'.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Mario Fresa, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Vincenzo Limongelli ha agito nei confronti del C onsiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito, CNR) al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente al tardivo investimento in buoni fruttiferi delle quote accantonate ai sensi dell’art. 2 DPCM 8.6.1946 in riferimento al trattamento di fine rapporto. Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda, condannando il CNR al pagamento degli interessi sulle somme accantonate in ritardo a titolo di t.f.r.
La Corte d’Appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il credito fosse prescritto. Ciò sul presupposto che l’eccezione di prescrizione fosse stata tempestivamente proposta e che essa fosse fondata, perché il credito riguardava comunque interessi e dunque ad esso trovava applicazione il termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., in sé trascorso dalla cessazione delrapporto.
2. Vincenzo Limongelli ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del CNR RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo adduce la violazione o falsa applicazione dell’art.416 c.p.c. e l’inammissibilità della eccezione di prescrizione sollevata dal CNR per intervenuta decadenza, in quanto in primo grado la costituzione in giudizio del CNR si sarebbe avuta a meno di dieci giorni dall’udienza di discussione. Il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 del DPCM 8.6.1946 e degli artt. 2945 e 2948 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) per erronea individuazione della natura del credito ai fini dell’individuazione del termine di prescrizione.
2. Va data precedenza alla disamina del secondo motivo, che è fondato. Deve premettersi che, essendo stata proposta in appello solo la questione sulla prescrizione ed essendo stata accolta in primo grado la domanda nel merito, si è formato giudicato interno sulla spettanza in sé del diritto. Ciò posto, ha errato la Corte territoriale nel considerare il tema degli interessi come riguardante gli stessi quali accessori del credito. Infatti, la condanna è intervenuta, rispetto agli interessi maturati sulle somme accantonate in ritardo, nel senso che il danno è stato determinato e liquidato in misura pari a quegli interessi e non nel senso che essi siano statiriconosciuti come accessori di un credito.
Ciò, oltre che dalla logica sostanziale dell’oggetto del contendere, è reso evidente anche dalla formula utilizzata dal giudice di prime cure che ha ritenuto di condannare al pagamento di una somma “corrispondente” agli interessi e non quindi agli interessi intesi come accessori rispetto ad un diritto principale. Non vi era luogo quindi a richiamare l’art. 2948 n. 4 c.c. e la prescrizione quinquennale, perché si trattava di importi dovuti tout court a titolo di d anno da responsabilità per inadempimento ad un’obbligazione, sicché opera la ordinaria prescrizione decennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito al t.f.r. e dunque dalla cessazione del rapporto. 2.1 Ne deriva che, sulla base degli stessi dati indicati dalla Corte d’Appello, l’eccezione di prescrizione era infondata, in quanto, a fronte di rapporti cessati nel 2003 e 2004 (i ricorrenti nel merito erano due, ma solo il Limongelli ha proposto ricorso per cassazione), vi era stato atto interruttivo nel 2010 e poi il giudizio è iniziato nel 2014.
Ciò comporta l’assorbimento del primo motivo.
3. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla medesima Corte territoriale, affinché definisca il giudizio dando applicazione a quanto qui statuito.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del