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Sentenza — n. 34003/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 34003/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 34003/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27882-2022 proposto da: PALERMO ERNESTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA PIRRO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Oggetto LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27882/2022 Cron. Rep. Ud.06/07/2023 PU UFFICIO XIII AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 420/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 23/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 416 bis c.p, art. 372 c.p; Sentenza — n. 34003/2023 — snciv · Corte di Cassazione: RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio ritiene di dover dar corso alla causa, non essendo consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c. il deposito di documentazione che non attenga alla nullità della sentenza e all’ammissibilità del ricorso o del controricorso. Inoltre, nel giudizio di legittimità non è mai prevista la necessità della presenza personale, neppure in sede penale, del ricorrente. Venendo quindi all’esame del ricorso è a dirsi come con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 498, lett.

Parole chiave

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indennità scolastica responsabilità disciplinare assegnazione al circondario scolastico ricollocamento in un istituto curatela educativa contratto d'insegnamento

Disposizioni normative citate

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art. 416 bis c.p
art. 372 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio ritiene di dover dar corso alla causa, non essendo consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27882-2022 proposto da: PALERMO ERNESTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONELLA PIRRO; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Oggetto LICENZIAMENTI DIMISSIONI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.27882/2022 Cron. Rep. Ud.06/07/2023 PU UFFICIO XIII AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 420/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 23/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2023 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato GIUSEPPE RAGUSA per delega verbale avvocato ANTONELLA PIRRO. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 23 maggio 2022 la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Sondrio e rigettava la domanda proposta da Ernesto Palermo nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio XIII - Ambito territoriale di Sondrio, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della destituzione irrogatagli, con provvedimento del 14.12.2020, all’esito della riapertura del procedimento disciplinare con atto di contestazione del 9.9.2020, seguita alla condanna penale definitiva, pronunziata in sede di rinvio, per intervenuta cassazione della sentenza resa in grado di appello, che accertava la responsabilità del Palermo ai sensi dell’art. 416 bis c.p. (associazione mafiosa), con irrogazione della pena della reclusione ad anni 10 e mesi 4.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto aver il primo giudice correttamente motivato il giudizio espresso in ordine alla gravità della violazione degli obblighi imposti al personale docente sul rilievo che la condanna per associazione di tipo mafioso con pena accessoria dell’interdizione legale dai pubblici uffici comportava un rilevante pregiudizio del rapporto fiduciario scuola-famiglia e pesante discredito dell’amministrazione scolastica così da integrare gli estremi della giusta causa di licenziamento ed il venir meno dell’affidamento del datore sull’esatto adempimento delle prestazioni future, tenuto anche conto della reiterazione degli illeciti.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il Palermo, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia –Ufficio XIII - Ambito territoriale di Sondri o. La Procura Generale ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. I controricorrenti hanno poi presentato memoria. Con atto in data 29 giugno 2023 il ricorrente depositava istanza di differimento dell’udienza fissata per il 6 luglio 2023 avendo interesse a depositare la relazione comportamentale annessa al provvedimento estintivo della pena decorrente dall’11.7.2023 alfine di attestare la sua fattiva e positiva partecipazione all’opera di rieducazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE Il Collegio ritiene di dover dar corso alla causa, non essendo consentito ai sensi dell’art. 372 c.p.c. il deposito di documentazione che non attenga alla nullità della sentenza e all’ammissibilità del ricorso o del controricorso. Inoltre, nel giudizio di legittimità non è mai prevista la necessità della presenza personale, neppure in sede penale, del ricorrente. Venendo quindi all’esame del ricorso è a dirsi come con l’unico motivo il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 498, lett.

a) e 496 d.lgs. n. 297/1994, lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della sanzione della destituzione irrogatagli, tenuto anche conto del disconoscimento del diritto alla salvaguardia del posto di lavoro. Il motivo risulta infondato, dovendo ritenersi il giudizio in ordine all’adeguatezza e proporzionalità della sanzione operato dalla Corte territoriale congruamente argomentato, risultando la valutazione in ordine al venir meno del vincolo fiduciario e così dell’affidamento del soggetto datore in ordine all’esatto adempimento delle prestazioni future, fondato su parametri significativi, dati dalla reiterazione delle condotte, dall’esser le stesse gravemente contrarie al dovere di adempiere le funzioni pubbliche affidate con disciplina ed onore e dalla stessa entità della pena irrogata con contestuale applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, che ex art. 29 co. 1° c.p., è perpetua se la condanna alla reclusione viene disposta – come avvenuto nel caso in esame –per un tempo non inferiore ai 5 anni.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così