Decreto — n. 33950/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAProf. Sebastiano Bruno Caruso e dall’Avv. Prof. Antonino Lo Faro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.A., nonché E-Distribuzione S.p.A., - Controricorrenti - rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Monica Grassi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, avverso la SENTENZA n. 524/2022emessa da CORTE D'APPELLO di Messina, pubblicata in data 13/7/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380- bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 93 c.p; Decreto — n. 33950/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Prof. Sebastiano Bruno Caruso e dall’Avv. Prof. Antonino Lo Faro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.A., nonché E-Distribuzione S.p.A., - Controricorrenti - rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Monica Grassi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, avverso la SENTENZA n. 524/2022emessa da CORTE D'APPELLO di Messina, pubblicata in data 13/7/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 584/2023 R.G. proposto da: ABBRAMO GIOVANNI, ACCORDINO FRANCESCO PAOLO , ALFIERI ANTONINO, AMADORE NUNZIO SALVATORE, BAGGIANO VINCENZO , BUTTÀ FRANCESCO, CAMIOLO ANNA, CAMPISI GIACOMO , COSTANZO CHIATTILLA ROSARIA, DI BLASI TINDARO , DI PERNA ANTONINO , DI STEFANO GIUSEPPE, FRUSTERI ARMANDO STEFANO , FRUSTERI BASILIO, FURNARI BIAGIO, GREGORIO GIUSEPPE , LANZA CARICCIO RITA , LOMBARDO CALOGERO GIUSEPPE, MELIDONE MARIO, MORABITO ANTONINO, PAPPALARDO ANTONIO, P INZONE SEBASTIANO , RATTO PINO, RIOLO GIUSEPPE, RUSSO BIAGIO, RUSSO LACERNA SALVATORE RUVOLO NATALE, SALMERI CARMELO, SOTTILLARO ROSARIO, TODARO GAETANO, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv.
Prof. Sebastiano Bruno Caruso e dall’Avv. Prof. Antonino Lo Faro, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia -ricorrenti- contro ENEL S.p.A., nonché E-Distribuzione S.p.A., - Controricorrenti - rappresentate e difese dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Monica Grassi, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia, avverso la SENTENZA n. 524/2022emessa da CORTE D'APPELLO di Messina, pubblicata in data 13/7/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori giusta dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari. Così deciso