Sentenza — n. 33925/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUdita la relazione dal Consigliere ROBERTO BELLE'. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Mario Fresa, che ha insistito per la pronuncia dell’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Maria Fazio, docente della scuola pubblica, ha agito in giudizio lamentando che, nelle operazioni di trasferimento per l’a.s. 2016/2017, le fosse stato preferito personale munito di punteggio pari o inferiore al suo, ottenendo quindi in sua vece il trasferimento presso le sedi della Regione Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e Toscana. Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda, disponendo il trasferimento della ricorrente presso l’Ambito 0001 della Regione Basilicata, ma poi la sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con il rigetto della domanda.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 33925/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Mario Fresa, che ha insistito per la pronuncia dell’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Maria Fazio, docente della scuola pubblica, ha agito in giudizio lamentando che, nelle operazioni di trasferimento per l’a.s. 2016/2017, le fosse stato preferito personale munito di punteggio pari o inferiore al suo, ottenendo quindi in sua vece il trasferimento presso le sedi della Regione Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e Toscana. Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda, disponendo il trasferimento della ricorrente presso l’Ambito 0001 della Regione Basilicata, ma poi la sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con il rigetto della domanda.
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U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 32010/2018 R.G. proposto da: FAZIO MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PICCIONI ROSARIO -ricorrente- contro UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CALABRIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA BASILICATA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA AMBITO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA AMBITO TERRITORIALE DI FIRENZE -intimati- e MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 300/2018 depositata il 09/05/2018.
Udita la relazione dal Consigliere ROBERTO BELLE'. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero, dott. Mario Fresa, che ha insistito per la pronuncia dell’estinzione del giudizio. FATTI DI CAUSA Maria Fazio, docente della scuola pubblica, ha agito in giudizio lamentando che, nelle operazioni di trasferimento per l’a.s. 2016/2017, le fosse stato preferito personale munito di punteggio pari o inferiore al suo, ottenendo quindi in sua vece il trasferimento presso le sedi della Regione Calabria, Basilicata, Campania, Lazio e Toscana. Il Tribunale di Monza aveva accolto la domanda, disponendo il trasferimento della ricorrente presso l’Ambito 0001 della Regione Basilicata, ma poi la sentenza è stata riformata dalla Corte d’Appello di Milano, con il rigetto della domanda.
Avverso quest’ultima sentenza Maria Fazio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha depositato solo nota di costituzione in giudizio, senza svolgere difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Maria Fazio, nelle more della fissazione dell’udienza di trattazione dell’impugnazione, ha depositato atto di rinuncia al giudizio. L’atto di rinuncia al mandato in atti da parte del difensore, non ha rilievo, in quanto esso indica come parte tale Bernardo Lina e non la Fazio, della cui difesa si deve quindi ritenere il legale fosse ancora officiato al momento della sottoscrizione anche da parte sua dell’atto di rinuncia e dell’autentica della sottoscrizione della Fazio.
Anche il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio, che va pertanto disposta, senza pronuncia sulle spese, in quanto il Ministero si è limitato alla costituzione in giudizio, non svolgendo in concreto difese.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 6.7.2023. Il Consigliere est