Cassation court remands case to verify notification status of absent parties in public employment appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new hearing to verify the procedural status of three absent parties in a public employment dispute. The Ministry of Education argued that these individuals were properly constituted via a unified defense note and electronic notification, while the lower court had declared them absent due to missing documents in the electronic appeal. The court found the lack of official files prevented verification of the defense's scope and the validity of the notification, necessitating a fresh attempt at service.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.P.R. 11.2.2015, n. 68; Art. 156 c.p.c.: When electronic notification lacks attached documents, the court must verify the recipient's actual knowledge; if the defense note claims representation for absent parties, the court must re-notify to confirm their constitution before proceeding.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 28107-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; -ricorrente - contro RAIA IVAN, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA Oggetto ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGOR.G.N.28107/2018 Cron. Rep. Ud.14/09/2023 CC DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NADIA SPALLITTA; -controricorrente - nonchè contro GALLO PIETRO, BIGNARDELLI MARIA MADDALENA, CICERO GIOVANNA, D'ARPA NICOLO'; -intimati - avverso la sentenza n. 201/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 28/03/2018 R.G.N. 657/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere Dott.
NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 28 marzo 2018, la Corte d’Appello di Palermo si è pronunciatasul gravame avverso la decisione del Tribunale di Palermo che, sulla domanda proposta con separati ricorsi poi riuniti da Ivan Raia, Pietro Gallo, Maria Maddalena Bignardelli, Giovanna Cicero e Nicolò D’Arpa nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, la accoglieva parzialmente, condannando il Ministero alla sola retrodatazione all’atto della stipula dei contratti a tempo determinato illegittimamente reiterati degli effetti giuridici ed economici dell’assunzione a tempo indeterminato già avvenuta, avendo ritenuto assorbita la pretesa risarcitoria per costituire tale immissione in ruolo adeguato ristoro al subito abuso; - che , a quanto appare emergere dal ricorso del Ministero e dai fascicoli di parte, nel giudizio di appello si costituivano dapprima i soli Raia e Gallo, mentre, successivamente,veniva depositata, dal difensore, nota difensiva che nell’intestazione faceva riferimento a tutti gli appellati; - che la Corte territoriale riteneva contumaci le parti diverse dal Raia e dal Gallo edichiarava improcedibile l’appello a motivo della ritenuta inesistenza della notifica del relativo atto e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza trasmessa con missiva telematica contenente solo la comunicazione del deposito priva degli atti allegati e così in totale mancanza materiale degli atti da notificare; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, poi illustrato da memoria, il solo Raia, non avendo gli altri istanti svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del d.P.R. 11.2.2015, n. 68, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale, per aver questa erroneamente qualificato inesistente la notifica telematica dell’appello e del decreto di fissazione dell’udienza risultata priva dei relativi atti, dovendo considerarsi la stessa al più nulla alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte che ricollega una presunzione di conoscenza della comunicazione all’aver il sistema di posta elettronica certificata generato la ricevuta di accettazione della pec e di consegna della stessa nella casella del destinatario; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c. il Ministero ricorrente ribadisce la censura di cui al precedente motivo sotto il diverso profilo dell’inconfigurabilità nella specie di un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto, ovvero la trasmissione e la consegna, qui attestate dalla ricevuta generata dal sistema e prodotta in atti; - che, con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., il Ministero ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver dato rilievo al principio del conseguimento dello scopo da ritenersi ricorrere nella specie per essersi la controparte costituita nel giudizio d’appello; - che, nel quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 436 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l’aver contra legem ritenuto ammissibile la documentazione prodotta tardivamente oltre il termine di costituzione dell’appellato attestante l’essere l’effettuata notifica telematica priva degli atti allegati e l’averla posta a fondamento della pronunzia; - che , verificando preliminarmente la regolare costituzione del contraddittorio, va rilevato come nei confronti di alcuni degli intimati ed in particolare di Maria Maddalena Bignardelli, Giovanna Cicero e NicolòD’Arpa, ritenuti contumaci in appello dalla Corte territoriale, non siano state eseguite notifiche personali, avendo il Ministero invece sostenuto che i medesimi fossero da considerare costituiti in appello, in ragione della nota depositata in secondo grado nell’interesse di tutti gli appellati edavendo proceduto a notifica telematica del ricorso per cassazione presso il difensore; - che la mancanza degli atti del fascicolo d’ufficio non consente di verificare la veridicità o meno dell’assunto del Ministero, anche sotto il profilo dell’ampiezza della procura rilasciata dalle predette parti al difensore rispetto ai gradi successivi al primo e del resto lanotifica del ricorso per cassazione eseguita presso il difensore di primo grado non potrebbe dirsi inesistente, ma semmai nulla, perché giunta a buon fine e non destinata a soggetto del tutto estraneo alla parte interessata; - che pertanto deve disporsi rinvio a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alle parti rimaste intimate e per l’acquisizione dei fascicoli di ufficio del Tribunale e della Corte d’Appello, onde verificare in ogni caso l’avvenuta costituzionedi esse in appello; -
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione della notifica nei riguardi degli intimati Maria Maddalena Bignardelli, Giovanna Cicero e Nicola D’Arpa nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Manda alla Cancelleria per l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio relativi alle causein primo grado presso il Tribunale di Palermo (NRG 8392/2011 e riuniti) e in secondo grado presso la Corte d’