Cassation court dismisses appeal as litigation ceased due to parties' settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the litigation matter ceased following a settlement agreement between the plaintiff and INPS. The lower court had previously rejected the claim for additional remuneration, ruling that the property valuation work was part of official duties. Consequently, the cassation appeal was unnecessary as the parties had resolved the dispute through conciliation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 comma 2 d.lgs. n. 165/2001; When parties reach a settlement agreement resolving the dispute, the cassation appeal becomes moot and the matter is declared ceased.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2493-2020 proposto da: D'EMILIA FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA BELLANO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CHERUBINA CIRIELLO, ANGELO GUADAGNINO, LUCIA POLICASTRO; Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.2493/2020 Cron.
Rep. Ud.07/11/2023 CC -controricorrente - avverso la sentenza n. 2479/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 2373/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, ha depositato conclusioni scritte. RILEVATO - che, con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da Fabrizio D’Emilia nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate tra il terzo quadrimestre del 2010 ed il primo quadrimestre del 2013; - che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico espletato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il D’Emilia, affidando l’impugnazione acinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS; - che nelle more dell’udienza di discussione l’INPS depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato - che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di lite.