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Ordinanza — n. 33857/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 33857/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33857/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5359-2017 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - contro MONEGO SCARPIS LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA ZANFAGNINI; Oggetto R.G.N. 5359/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro UNICREDIT S.P.A., - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 178/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/08/2016 R.G.N. 240/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

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art. 2909 c.c, art. 324 c.p, artt. 111, comma 6 Cost, artt. 1175 c.c, art. 112 c.p, art. 429 comma 2 c.p; Ordinanza — n. 33857/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo di ricorso, Unicredit spa deduce il vizio di nullità della sentenza per la violazione del combinato disposto degli artt. 112, 324, 329 secondo comma, 342 e 434 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello aveva omesso di rilevare la mancata impugnazione della Monego dell’autonomo capo della sentenza del tribunale di Udine, relativa al presente giudizio, con cui era stata pronunciata l’inammissibilità della domanda della stessa ricorrente, in ragione del divieto di frazionamento della pretesa creditoria.

Parole chiave

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rendita per menomazione dell'integrità diritti a pensione reintegrazione dei beneficiari di una rendita sospensione della rendita contributi di previdenza impagati accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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art. 2909 c.c
Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, Unicredit spa deduce la violazione dell’art. 2909 c.c.
art. 324 c.p
e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art.
artt. 111, comma 6 Cost
Con il terzo motivo di ricorso, Unicredit spa deduce il vizio di nullità della sentenza per la violazione del combinato disposto degli artt. 111, comma 6 Cost., 112 e 113 c.p.c., nonché degli artt.
artt. 1175 c.c
111, comma 6 Cost., 112 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 1175 c.c., 2909 c.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
3 e 4 delle conclusioni formulate dalla Monego nel ricorso di primo grado e riproposte nel ricorso in appello e ciò in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 429 comma 2 c.p
412/91, in quantotorna ad espandersi la norma di cui all’art. 429 comma 2 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5359-2017 proposto da: UNICREDIT S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente principale - contro MONEGO SCARPIS LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA ZANFAGNINI; Oggetto R.G.N. 5359/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro UNICREDIT S.P.A., - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 178/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/08/2016 R.G.N. 240/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. R.G. 5359/17 Rilevato che: Con sentenza del 25.8.2016 n. 178, la Corte d’appello di Trieste accoglieva il gravame di Monego Scarpis Luciana, avverso la sentenza del tribunale di Udine che aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da quest’ultima nei confronti di Unicredit spa (banca incorporante Rolo Banca 1473 spa che aveva incorporato a sua volta il Credito Romagnolo a sua volta incorporante banca del Friuli spa) perché, alla luce degli atti di causa, essa si fondava sulle statuizioni di un precedente giudizio di cui il presente costituirebbe lo sviluppo logico giuridico, pretendendosi da parte della Monego Scarpis l’adeguamento del trattamento di pensione integrativa ai superstiti, per il periodo successivo al 1°.4.1992, data alla quale il tribunale di Udineaveva arrestato il proprio esame in un precedente giudizio accogliendo, parzialmente, la domanda della ricorrente.

Ad avviso del tribunale, la ricorrente aveva già consumato la relativa azione, a fronte del rigetto implicito della domanda per tale successivo periodo; per cui, la ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnare la precedente sentenza a sé sfavorevole (su tale secondo periodo), senza poter pretendere di iniziare una nuova azione giudiziaria per riproporre quelle parti della domanda a sé, sfavorevolmente già decise, seppure implicitamente, dalla sentenza che aveva definito il precedente giudizio, che era volto ad accertare il diritto di Monego Scarpis Luciana alla liquidazione del trattamento pensionistico integrativo, sulla base dell’ultima busta paga del dante causa Luciano Scarpis (dirigente della Banca del Friuli spa deceduto, ancora in carica, il 29 luglio 1989 e che era titolare, a partire dall’agosto 1989, di trattamento di pensione integrativo, rispetto a quello erogato all’Inps, come previsto da apposito regolamento interno) e al successivo agganciamento di detto trattamento agli aumenti della retribuzione contrattualmente prevista per il grado di direttore generale della Banca del Friuli (ma ciò, fino all’incorporazione di Banca del Friuli nel Credito romagnolo), con esclusione del premio rendimento dirigenti.

In particolare, nell’odierno giudizio svoltosi davanti al tribunale di Udine (e sfociato, come detto, nella pronuncia di inammissibilità), Monego Scarpis Luciana, quanto al periodo 1.4.1992-31.12.1997,con riferimento all’aggancio del trattamento pensionistico a un pari grado del defunto marito, in quanto era scomparsa la figura del Direttore generale della Banca del Friuli, evidenziava che si doveva provvedere a un aggancio “virtuale”, commisurato agli incrementi del trattamento retributivo fissati dalla contrattazione collettiva che erano in vigore per tutti i dirigenti bancari, nell’indicato periodo; per il periodo successivo, invece, dall’1.1.1998 all’attualità, il trattamento pensionistico avrebbe dovuto fruire dei coefficienti di incremento derivanti dalla perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503/92, esteso alle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 e 4 dell’art. 59 della legge 449/97.

La Corte d’appello di Trieste a supporto dei propri assunti di riforma del giudizio d’inammissibilità pronunciato, come detto, dal tribunale di Udine e di accoglimento parziale del gravame di Monego Scarpis Luciana, ha ritenuto che la questione del giusto trattamento spettante all’appellante dall’aprile 1992 era tutt’ora aperta e non coperta dal precedente giudicato, ed all’esito di CTU, ha riconosciuto alla Monego il diritto a vedersi adeguato il suo trattamento di pensione erogato da Unicredit spa a far tempo dall’aprile 1992 sino ad oggi, in base ai coefficienti fissati dalla contrattazione collettiva per i dirigenti delle aziende di credito e ciò fino a tutto il 1997 e dal gennaio 1998 in base al trattamento di perequazione automatica di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 503/92 e successive modifiche.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Unicredit spa ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, mentre Monego Scarpis Luciana ha resistito con controricorso e ricorso incidentale a cui ha resistito Unicredit spa con controricorso a ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, Unicredit spa deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte territoriale, in riforma della sentenza del tribunale di Udine n. 182/11, ha negato che sull’oggetto del presente giudizio, proposto dalla Sig.ra Monego Scarpis fosse già sceso il giudicato esterno, determinato dal separato ed antecedente procedimento introdotto, sempre dalla Sig.ra Monego Scarpis, in primo grado nel 1995, dinanzi al pretore di Udine (RG n. 104/95), avente ad oggetto le medesime causali.

Con il secondo motivo di ricorso, Unicredit spa deduce il vizio di nullità della sentenza per la violazione del combinato disposto degli artt. 112, 324, 329 secondo comma, 342 e 434 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte di appello aveva omesso di rilevare la mancata impugnazione della Monego dell’autonomo capo della sentenza del tribunale di Udine, relativa al presente giudizio, con cui era stata pronunciata l’inammissibilità della domanda della stessa ricorrente, in ragione del divieto di frazionamento della pretesa creditoria.

Con il terzo motivo di ricorso, Unicredit spa deduce il vizio di nullità della sentenza per la violazione del combinato disposto degli artt. 111, comma 6 Cost., 112 e 113 c.p.c., nonché degli artt. 1175 c.c., 2909 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto che il presente giudizio non integrasse una pretesa frazionata del precedente, riguardando invece esclusivamente la determinazione del corretto trattamento pensionistico spettante al dirigente Scarpis, marito defunto dell’odierna ricorrente.

Con il motivo di ricorso incidentale, la Monego deduce il vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda di cui ai punti nn. 3 e 4 delle conclusioni formulate dalla Monego nel ricorso di primo grado e riproposte nel ricorso in appello e ciò in violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., relativi alla richiesta di condanna della Unicredit a pagare alla stessa Monego gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla somma alla stessa dovuta a titolo di differenze pensionistiche arretrate, per il periodo dall’aprile 1992 all’attualità.

Il primo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, perché il ricorrente non ha riportato in ricorso integralmente il testo della sentenza di primo e anche di secondo grado del separato antecedente giudizio introdotto sempre dalla Monego, in particolare, quello del 1995 svoltosi innanzi al Pretore di Udine dalla cui pronuncia, in tesi, si dovrebbe evincere le specifiche statuizioni sulle quali sarebbe successivamente sceso il giudicato sulla controversia di natura pensionistica tra le parti in causa (non ritenendosi –ad avviso di questo Collegio - sufficienti, i laconici stralci della predetta sentenza, riportati in ricorso), così che sarebbe precluso – ad avviso della ricorrente - la riproposizione, da parte della medesima Monego, di una nuova azione giudiziaria per richiedere le stesse differenze pensionistiche per il periodo dal 1992 fino all’attualità.

Il secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono inammissibili, sia per difetto di specificità, in quanto non è stata riportato integralmente nel ricorso in cassazione, l’atto di appello della Monego, dalla cui lettura si sarebbe potuto evincere la effettiva fondatezza della censura relativa alla mancata impugnazione della statuizione della sentenza di primo grado sull’inammissibilità del ricorso introduttivo per “infrazionabilità” del credito richiesto, sia perché la censura contesta, altresì, il merito della valutazione espressa dalla Corte d’appello sulla non frazionabilità del credito, che risulta correttamente motivata, nei limiti di cui all’art. 360 primo comma n. 5 novellato, quand’anche non condivisa dal ricorrente: in particolare, la Corte territoriale ha escluso che l’odierna iniziativa giudiziaria possa configurare una violazione del principio di cd. infrazionabilità del credito pensionistico, oggetto di controversia.

Il motivo di ricorso incidentale è fondato e non trattandosi di previdenza obbligatoria non deve farsi applicazione dell’art. 16 comma 6 della legge n. 412/91, in quantotorna ad espandersi la norma di cui all’art. 429 comma 2 c.p.c. (che prevede interessi e rivalutazione), trattandosi di previdenza integrativa di un fondo privato e ciò alla luce dei calcoli elaborati dal consulente tecnico d’ufficio nominato in grado di appello e delle effettive voci che lo stesso ha quantificato. Pertanto, va dichiaratoinammissibile il ricorso principale e in accoglimento del ricorso incidentale la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia, in riferimento al motivo accolto.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEDichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale. Cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente PRINCIPALE dell’ul