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Ordinanza — n. 33854/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding mandatory professional pension fund membership exclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33854/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Lorenzo Bellini's appeal against a lower court ruling that rejected his opposition to a mandatory pension fund membership. Bellini argued that his dual registration in a separate management fund for his role as a company administrator should exclude him from the architects' professional fund, citing specific legal provisions. The court held that the new factual basis regarding his company administrator role was not alleged in the initial first-instance petition, rendering the argument inadmissible under procedural preclusion rules.

Regesto Legislator

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Art. 21 co. 5 l. n. 6/81; Art. 7 Statuto Inarcassa: Mandatory professional pension fund membership is excluded only if the separate fund registration stems from a distinct activity unrelated to the profession, which must be alleged in the initial petition.

Parole chiave

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professional pension fund mandatory membership exclusion procedural preclusion initial petition requirement dual registration status iura novit curia principle statutory interpretation imputazione dei contributi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 21 co. 5 l. n. 6/81
Art. 7 Statuto Inarcassa
Art. 1, 2, 3 d.lgs. n. 509/94
Art. 2 l. n. 335/95
Il motivo avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, indicare in quale specifico atto del giudizio di merito tale deduzione era stata compiuta (Cass.23675/13, Cass.20694/18).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 23675/13
Cass. 20694/18
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23329-2017 proposto da: BELLINI LORENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 16, presso lo studio dell'avvocato MARIA PAOLA GENTILI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INARCASSA -CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del suo Oggetto Inarcassa gestione separata doppia iscrizione R.G.N. 23329/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO NICOLODI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5722/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 3325/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione dell’architetto Bellini Lorenzo ad un decreto ingiuntivo ottenuto da Inarcassa avente ad oggetto contributi omessi e sanzioni dovuti in relazione all’iscrizione d’ufficio disposta da Inarcassa per gli anni 2003-2012. Riteneva la Corte che fosse inammissibile la censura del terzo motivo d’appello, in cui si faceva valere da Bellini la sua iscrizione alle Gestione separata presso l’Inps, per l’attività di amministratore unico della Lorenzo Bellini Associates s.r.l., posto che nel ricorso introduttivo di primo grado non si faceva cenno al fatto che l’iscrizione alla Gestione separata era dovuta in dipendenza di un’attività lavorativa – amministratore di società – diversa da quella di architetto.

Che l’iscrizione alla Gestione separata fosse stata chiesta per l’attività di amministratore unico, proseguiva la Corte, emergeva dal doc.2 del fascicolo di parte di primo grado, ma non dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dove Bellini aveva solo allegato l’iscrizione alla Gestione separata senza spiegarne il titolo. Bellini nemmeno aveva invocato in primo grado l’art.21, co.5 l. n.6/81 che esclude l’iscrizione alla cassa professionale ove l’architetto sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie in forza di rapporto di lavoro subordinato o di altra attività.

Correttamente dunque, il tribunale, aveva escluso che rilevasse l’allegata iscrizione alla Gestione separata. Contro la sentenza, Lorenzo Bellini ricorre per tre motivi, illustrati da memoria. Inarcassa resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’adunanza camerale, il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso, Bellini Lorenzo deduce violazione degli artt.1, 2, 3 d.lgs. n.509/94 in combinato disposto con l’art.7 Statuto Inarcassa applicabile ratione temporis, e 21 l. n.6/81, degli artt.112, 113, 114 e 115 c.p.c., dell’art.2697 c.c., dell’art.2909 c.c., dell’art.420, co.7 c.p.c. e dell’art.2 l. n.335/95. La Corte avrebbe dovuto considerare rilevante la deduzione di iscrizione alla Gestione separata contenuta nel ricorso introduttivo di primo grado, poiché di per sé sola sufficiente a escludere l’obbligo di iscrizione a Inarcassa.

Con il secondo motivo di ricorso, Bellini Lorenzo deduce violazione degli artt.1 e 2 l. n.108/96, degli artt.1284, 1384, 1815, nonché del d.lgs. n.394/01. La Corte non avrebbe considerato che gli importi pretesi da Inarcassa a titolo di sanzioni e interessi superavano il tasso soglia previsto per gli interessi usurari, e quindi non erano dovuti. Con il terzo motivo di ricorso, Bellini Lorenzo deduce violazione dell’art.112 c.p.c., per non avere la Corte deciso sul motivo d’appello che contestava l’erroneità del computo dei contributi omessi, non avendo Inarcassa distinto, ai fini della base contributiva imponibile, il reddito da attività di architetto e quello da attività di amministratore unico.

Il primo motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato. È inammissibile per sua genericità, in quanto non sottopone a specifica censura la statuizione della Corte d’appello secondo cui la deduzione per cui l’iscrizione alla Gestione separata era dovuta ad attività diversa da quella di architetto, e in particolare all’attività di amministratore unico, era nuova, siccome mai avanzata in ricorso introduttivo di primo grado. Essa risultava solo dal doc.2del fascicolo di parte ma, ha ritenuto la Corte, ciò era irrilevante, poiché il ricorso non allegava la circostanza.

Su tale assunto, il motivo non contiene alcuna critica specifica, limitandosi a dire che la circostanza risultava dal doc.2, e che era stata poi allegata in una memoria illustrativa svolta in primo grado, ma senza censurare la pronuncia laddove richiede:

a) l’allegazione già nell’atto introduttivo di primo grado (e non solo in memoria);

b) l’allegazione nel corpo dell’atto, a prescindere da quanto emerga dal doc.2 versato nel fascicolo di parte. Quanto poi all’ulteriore affermazione della Corte, secondo cui non era stato invocato in primo grado l’art.21, co.5 l. n.6/81, il motivo di ricorso adduce il principio iura novit curia, e quindi l’irrilevanza della mancata invocazione della norma da parte della difesa. Sotto tale profilo il motivo è infondato, poiché il principio iura novit curia è applicabile se edin quanto i fatti posti a fondamento della norma siano allegati dalla parte.

Nel caso di specie, come detto, il fatto posto a base dell’art.21,co.5 l. n.6/81, ovvero che l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria (Gestione separata) dipendesse da un’attività altra rispetto a quella di ingegnere, ovvero quella di amministratore, non era stato allegato nel ricorso introduttivo. La Corte ha quindi confermato la pronuncia di primo grado laddove aveva escluso effetto preclusivo alla iscrizione presso la Gestione separata, non essendo stato dedotto che tale iscrizione fosseavvenuta per un’attività non riconducibile alla professione di architetto.

Il motivo di ricorso sostiene invece che, in forza dell’art.7 dello Statuto vigente ratione temporis, bastasse l’iscrizione alla Gestione separata ad impedire l’iscrizione a Inarcassa. Così non è: il testo dell’art.7, come riportato in ricorso, corrisponde a quello dell’art.21, co.5 l. n.6/81, edesclude l’iscrizione a Inarcassa ove l’iscrizione a forme di previdenza obbligatorie dipenda o da un rapporto di lavoro subordinato, o “da altra attività esercitata”. Non basta dunque la sola iscrizione alla Gestione separata, ma occorre che essa corrisponda a un’altra attività esercitata, cioè diversa da quella di architetto che fonda l’obbligo di iscrizione ex art.21, co.1 l. n.6/81.

Il secondo motivo è inammissibile. Esso prospetta una questione nuova –legittimità di interessi e sanzioni – di cui la sentenza non dà conto. Il motivo avrebbe dovuto allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, indicare in quale specifico atto del giudizio di merito tale deduzione era stata compiuta (Cass.23675/13, Cass.20694/18). Il terzo motivo è infondato. La Corte, lungi dall’incorrere in omessa pronuncia, ha invece considerato il terzo motivo d’appello, in cui si deduceva l’errato calcolo dei contributi per mancata distinzione del reddito derivante dall’attività di architetto dal reddito percepito in qualità di amministratore unico.

La Corte h