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Ordinanza — n. 33850/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against mandatory INPS separate management registration for professionals paying only integrative contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33850/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Dell'Elce's appeal against the Second Instance Court's ruling that he must join the INPS separate management. The appellant argued that paying only an integrative contribution to his professional fund exempted him from mandatory INPS registration, while the INPS insisted on the obligation. The court rejected this, citing established precedent that only contributions creating a pension benefit, not merely solidaristic integrative ones, exempt the mandatory registration requirement.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26 l. n. 335/95; Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11: The obligation to join the separate management applies to professionals paying only integrative contributions, as only contributions creating a pension benefit exempt the mandatory registration.

Parole chiave

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INPS separate management integrative contribution professional fund registration mandatory social security pension benefit ratio architects social security complementary systems categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 26 l. n. 335/95
Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11 conv. con mod. in l. n. 111/11

Giurisprudenza citata

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Cass. 30344/17
Cass. 32166/18
Cass. 5826/21
Cons. 104/22
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19618-2017 proposto da: DELL'ELCE ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato LUCA SEMPRONI, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELE SONNINI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale Oggetto Gestione separata doppia iscrizione inarcassa R.G.N. 19618/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 544/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 25/05/2017 R.G.N. 490/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima l’iscrizione dell’ingegnere Dell’Elce Antonio alla G estione separata costituita presso l’Inps, e ha respinto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo contributivo per gli anni dal 1997 in poi. La Corte ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuta per il libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria, ove questi avesse pagato a Inarcassa solo il contributo integrativo e non anche quello soggettivo.Contro la sentenza, Dell’Elce Antonio ricorre per un motivo. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, Dell’Elce Antonio deduce violazione e/o falsa applicazione de ll’ art.2, co.26 l. n.335/95,in relazione all’art.18, co.12 d. l. n.98/11 conv. con mod. in l. n.111/11. Sostiene che da tale quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista che versi il contributo integrativo alla propria cassa professionale. Il motivo è infondato. Con orientamento consolidato, cui s’intende dare continuità, questa Corte (v. ad es. Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21) ha affermato che gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto , secondo la “ratio” dell’art. 2, co.26, l. n.335/95, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.In particolare, è stato rilevato che (v.

Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondo ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost. Le spese del presente giudizio di c