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Ordinanza — n. 33847/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal; architects paying only solidarity contributions must join INPS separate management.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33847/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by Elio Scoccia against the Second Instance Court of L'Aquila, which upheld the mandatory enrollment of the engineer into the INPS separate management system. Scoccia argued that paying only the integrative solidarity contribution to his professional association should exempt him from this obligation. The court rejected this, citing established precedent that only contributions capable of generating pension benefits exclude the separate management requirement, whereas solidarity contributions do not.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26 ss. l. n. 335/95; Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11: The obligation to join the separate management system applies to professionals paying only solidarity contributions, as only contributions creating pension rights exclude such obligation.

Parole chiave

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INPS separate management professional architects solidarity contributions pension rights contributory exclusion complementary systems legal professional status supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 26 ss. l. n. 335/95
Art. 18, co. 12 d.l. n. 98/11 conv. con mod. in l. n.111/11
Art. 12 Disposizioni sulla legge in generale

Giurisprudenza citata

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Cass. 30344/17
Cass. 32166/18
Cass. 5826/21
Cons. 104/22
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16773-2017 proposto da: SCOCCIA ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CARLEO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO VERINI; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto Inarcassa gestione separata R.G.N. 16773/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 210/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 30/03/2017 R.G.N. 468/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto legittima l’iscrizione dell’ingegnere Scoccia Elio alla G estione separata costituita presso l’Inps, e ha respinto la domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo contributivo per gli anni 2011 e 2012. La Corte ha ritenuto che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata fosse dovuta per il libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria, ove questi avesse pagato a Inarcassa solo il contributo integrativo e non anche quello soggettivo.Contro la sentenza, Scoccia Elio ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale, il collegio si riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso, Scoccia Elio deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2, co.26 ss. l. n.335/95, 18, co.12 d. l. n.98/11 conv. con mod. in l. n.111/11, e dell’art.12 delle Disposizioni sulla legge in generale. Sostiene che da tale quadro normativo la Corte avrebbe dovuto ricavare l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista che versi il contributo integrativo alla propria cassa professionale. Il motivo è infondato. Con orientamento consolidato, cui s’intende dare continuità, questa Corte (v. ad es.

Cass.30344/17, Cass.32166/18, Cass.5826/21) ha affermato che gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, che non possono iscriversi all’Inarcassa, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in quanto, secondo la “ratio” dell’art. 2, co.26, l. n.335/95, l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

In particolare, è stato rilevato che (v. Cass.5826/21): la ratio universalistica delle tutele previdenziali induce ad attribuire rilevanza alla sola contribuzione suscettibile di tradursi in una correlata prestazione previdenziale, ciò che non è per il c.d. contributo integrativo, avente funzione solidaristica; è da escludere che il comma 25 dell’art.2 l. n.335/95 delinei, rispetto al comma 26, un riparto di competenze tale per cui laddove una cassa abbia escluso l’obbligo di iscrizione in ragione della contemporanea iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, non possa espandersi l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, dovendo invece parlarsi di un rapporto di complementarietà tra gestione previdenziale di categoria e Gestione separata; quando non è dovuto il versamento contributivo alla cassa di categoria, la questione è solo quella di stabilire la tipologia di versamento contributivo che può esonerare dall’iscrizione alla Gestione separata, e questa questione è risolvibile alla luce del solo comma 26 dell’art.2 l. n.335/95.

Da ultimo, l’orientamento di cassazione è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Consulta, con la sentenza n.104/22. In essa si riconosce che gli argomenti fondanti il ragionamento di questa Corte, ovvero la ratio universalistica sottesa all’art.2, co.26 l. n.335/95, nonché il rapporto di complementarietà anziché di alternatività tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, rispondo ai principi di tutela degli artt.35 e 38 Cost.Le spese del presente giudizio